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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26190/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. con due censure: (1) omessa e/o errata applicazione dell'aggravante ex art. 61 n. 11 cod. pen. (abuso di relazioni/rapporti fiduciari) per fatti di riciclaggio connessi al trasferimento all'estero di somme provento di frodi fiscali dell'imprenditore Pietro Pesce; il difensore deduceva che l'aggravante non è compatibile con una condotta posta in esecuzione di un previsto concerto/mandato del cliente e che la sua applicazione integra una duplicazione sanzionatoria; (2) errore nella valutazione sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603 cod. proc. pen.) richiesto per sentire il curatore fallimentare Marco Abbondanza, testimone che avrebbe apportato prova noviter reperita circa un conto "secretato" con 2,5 milioni di euro.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza impugnata (Cassazione n. 43285 del 17/10/2023) ha omesso di motivare la censura relativa all'art. 61 n. 11, e la Corte d'appello di Genova ha illegittimamente applicato l'aggravante a fatti in cui vi era un previo concerto/mandato del cliente; pertanto quella parte della sentenza di merito è annullata e il procedimento è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello per rideterminare la pena eliminando l'aggravante. Il secondo motivo è stato invece rigettato: la Corte ha ritenuto che non vi sia errore di fatto nella qualificazione della richiesta di rinnovazione ai sensi dell'art. 603 né nella valutazione di irrilevanza della testimonianza del curatore, trattandosi di valutazioni giuridiche e di merito non sindacabili con il rimedio per errore di fatto.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio del ricorso straordinario per errore di fatto è utilizzabile per correggere rappresentazioni percettive erronee dei fatti; non è idoneo a sindacare valutazioni giuridiche o di merito.

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    L'aggravante per abuso di autorità/relazioni/ prestazioni d'opera si applica quando l'agente sfrutta una posizione di superiorità o un rapporto fiduciario che determina una vulnerabilità della vittima; non è applicabile quando il comportamento dell'agente è l'esecuzione di un previo concerto o mandato del cliente (esecuzione di una comune deliberazione criminosa), senza sfruttamento di una situazione di preminenza.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La distinzione tra rinnovazione ai sensi del primo o del secondo comma dipende da valutazioni sulla novità e rilevanza della prova; la qualificazione di tale rinnovazione comporta valutazioni giuridiche e di merito non sindacabili in sede di ricorso per errore di fatto salvo chiara errata rappresentazione percettiva.

Massime di principio

  • L'aggravante ex art. 61 n. 11 cod. pen. richiede lo sfruttamento di una posizione di fiducia o preminenza: quando il professionista esegue un mandato o agisce in concerto col cliente, l'aggravante può non trovare applicazione perché manca lo sfruttamento di una maggiore vulnerabilità della vittima.
  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis) è limitato a evidenti errori percettivi sui fatti; le contestazioni che riguardano valutazioni giuridiche o di merito (es. valutazione dell'attendibilità o della rilevanza della prova) non rientrano nel suo ambito.
  • Per ottenere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. occorre dimostrare che la prova è effettivamente noviter reperita e decisiva; se gli elementi risultano già negli atti o derivano da indagini pregresse, il giudice di merito può valutare la testimonianza superflua.
  • Se una corte omette di motivare una specifica censura, la decisione può essere annullata in relazione a tale omissione e la questione può essere rimessa al giudice di merito per nuovo esame limitatamente al profilo censurato.
  • Nel ricorso contro decisioni penali è utile distinguere chiaramente errori di fatto (percepiti come tali) dalle questioni di diritto o di valutazione probatoria, per scegliere il rimedio procedurale adeguato.

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