Cassazione Civile, Ordinanza n. 16232/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal ricorso monitorio di una struttura privata per il pagamento di prestazioni sanitarie erogate tra ottobre e dicembre 2007, per l'importo di euro 5.298,19, nei confronti dell'ASL. L'ASL propose opposizione eccependo, per quanto qui rileva, il superamento del tetto di spesa. Il Tribunale, dopo aver rimesso la causa sul ruolo per sollecitare il contraddittorio sulla questione del contratto tra pubblica amministrazione e struttura privata, rigettò l'opposizione ritenendo non provato dall'ASL il tetto di spesa, senza decidere espressamente sull'esistenza del contratto. In appello, invece, la Corte territoriale revocò il decreto monitorio rilevando la mancanza di prova di un contratto scritto tra le parti. La struttura privata propose quindi revocazione ex art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello avesse erroneamente affermato che la questione dell'esistenza del contratto non era mai stata discussa, mentre dagli atti risultava che essa era stata dibattuta e che il Tribunale aveva disposto una rimessione sul ruolo proprio sul punto. La Corte d'appello respinse la revocazione. In cassazione il ricorrente denunciò, con due motivi, violazione degli artt. 112, 132 e 395 n. 4 c.p.c. e nullità della sentenza per violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse frainteso l'oggetto della revocazione, avesse sostanzialmente introdotto una nuova motivazione della sentenza revocanda e avesse omesso di considerare l'asserita violazione del giudicato interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi, osservando che la Corte d'appello aveva chiarito come la questione dell'esistenza di un contratto scritto tra PA e impresa fosse stata in realtà esaminata nella sentenza revocanda e risolta in senso sfavorevole alla struttura privata sulla base della valutazione degli atti e dei documenti di causa, dai quali risultava sia l'interlocuzione delle parti sul contratto sia la mancata produzione dell'accordo scritto. Perciò non sussistevano né il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato né quello di motivazione apparente. Quanto alla dedotta violazione del giudicato interno, la Corte ha affermato che tale censura integra un errore di diritto e non di fatto e, pertanto, non è deducibile con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., dovendo essere fatta valere con ricorso per cassazione contro la precedente sentenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per escludere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la Corte territoriale non aveva introdotto una decisione estranea alla domanda di revocazione.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per escludere il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.
Utilizzato dal ricorrente come parametro dei motivi di cassazione dedotti contro la sentenza resa sulla revocazione.
La Corte ribadisce che l'errore di fatto revocatorio riguarda la percezione degli atti e non può essere confuso con un errore di diritto, come la denuncia di violazione del giudicato interno.
Indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. ricorre solo quando vi sia una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti o documenti di causa, e non quando si contesti la valutazione giuridica compiuta dal giudice.
- La deduzione di una violazione del giudicato interno attiene a un errore di diritto e non può essere fatta valere mediante revocazione per errore di fatto, ma con l'impugnazione ordinaria contro la sentenza che lo avrebbe violato.
- Non sussiste vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice della revocazione si pronuncia effettivamente sull'errore di fatto dedotto, chiarendo che la precedente sentenza aveva già esaminato la questione controversa.
- La motivazione non è apparente quando la sentenza espone in modo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito e indica gli elementi documentali posti a fondamento della decisione.
- Nel contenzioso relativo a prestazioni sanitarie rese nei confronti di una pubblica amministrazione, la prova del contratto scritto e degli elementi costitutivi del credito resta decisiva quando la controversia investa l'esistenza stessa del rapporto e la sua documentazione.
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