Cassazione Civile, Ordinanza n. 19522/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Il professionista aveva presentato istanza di liquidazione dei compensi per l’attività difensiva svolta in favore di un assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale, pur accogliendo l’opposizione e liquidando un importo per l’attività principale, aveva escluso la debenza degli ulteriori compensi per il giudizio di opposizione, ritenendoli non dovuti e comunque compensati, sul presupposto che, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 150/2011, la parte può stare in giudizio personalmente. In cassazione il ricorrente ha censurato tale statuizione deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, anche quando l’avvocato agisce personalmente per far valere un proprio diritto patrimoniale, conserva il diritto alla liquidazione dei compensi professionali per l’attività difensiva svolta; ha inoltre contestato la compensazione delle spese in assenza di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento del compenso per l’attività svolta in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il difensore che agisce in proprio conserva il diritto alla liquidazione del compenso secondo le tariffe forensi, perché l’attività resta comunque attività difensiva professionale resa in proprio favore. Il tribunale ha quindi erroneamente negato gli ulteriori compensi. La Corte ha inoltre rilevato la mancanza di motivazione sulla compensazione delle spese. Accolto il ricorso, il provvedimento è stato cassato e la causa è stata decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con liquidazione in favore del ricorrente di € 332 per il giudizio di opposizione, € 350 per il giudizio di cassazione, oltre € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
la parte può stare in giudizio personalmente
La possibilità per la parte di stare personalmente in giudizio non esclude il diritto dell’avvocato, che agisca in proprio per la tutela di un suo diritto patrimoniale derivante dall’attività difensiva svolta, alla liquidazione dei compensi professionali.
Il principio di soccombenza impone la rifusione delle spese alla parte integralmente soccombente, quando non ricorrano valide ragioni per derogare.
La compensazione delle spese richiede una specifica giustificazione; non può essere disposta in modo apodittico o privo di motivazione.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare il provvedimento e decidere nel merito, liquidando direttamente le spese dovute.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento dei compensi per patrocinio a spese dello Stato, il difensore che agisce personalmente per il proprio credito professionale mantiene il diritto alla liquidazione del compenso per l’attività svolta, poiché tale attività resta difensiva e professionale anche se resa in causa propria.
- La facoltà della parte di stare in giudizio personalmente non comporta, di per sé, la perdita del diritto del difensore ai compensi per l’attività professionale prestata in proprio favore.
- La compensazione delle spese non può essere affermata in modo meramente assertivo: il giudice deve fornire una motivazione idonea, soprattutto quando la parte risultata vittoriosa invochi il principio di soccombenza.
- In presenza di un errore di diritto e di un quadro fattuale già definito, la Corte di cassazione può decidere nel merito e procedere direttamente alla liquidazione delle spese dovute.
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