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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14350/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per plurimi furti (ritenuti, in parte, qualificati ai sensi dell'art. 624-bis c.p.), denunciando: travisamento degli elementi indiziari e manifesta illogicità della motivazione (in particolare per l'uso dei tabulati telefonici e la valutazione del silenzio); errata qualificazione dei luoghi come "privata dimora" ai sensi dell'art. 624-bis; vizi nel trattamento sanzionatorio (presunto divieto di reformatio in peius e valutazioni errate sulle attenuanti generiche); e criticità procedurali e motivazionali con riferimento alla mancata sostituzione della pena ex art. 545-bis c.p.p. (omessa acquisizione/trasmissione documentazione all'UEPE, comunicazioni incomplete e indicazione incoerente della data di inizio dei lavori).

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi e pronunciato: (i) per Sirbu: rigetto del primo motivo sul complesso degli indizi e sull'utilizzo dei tabulati; parziale accoglimento del motivo relativo alla qualificazione del luogo come "privata dimora": la contestata aggravante per il capo E) (furto negli uffici della società Sarim) non può essere ritenuta sussistente come privata dimora e pertanto la sentenza è annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame, mentre la condanna relativa al capo G) (furto in abitazione) è confermata; (ii) per Dinu: accoglimento del primo motivo relativo alla logica della motivazione (veicolo Dacia Duster non ripreso nei furti, collegamento temporale/spaziale insufficiente) e conseguente annullamento integrale delle sentenze nei suoi confronti con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame. Sono stati altresì trattati e assorbiti altri motivi collegati al trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La nozione di "privata dimora" è estesa oltre la mera abitazione a luoghi che, per riservatezza e accessibilità, si equivalgono all'abitazione; tuttavia gli uffici ordinariamente accessibili a più persone non rientrano automaticamente in tale nozione. La Corte ha ritenuto che gli uffici della società non dimostravano sufficiente carattere di vita privata del titolare per applicare l'aggravante.

  • art. 1 del decreto-legge "Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale" (riscrive art. 132, comma 3, d.lgs. 196/2003)

    "i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private"

    I tabulati acquisiti secondo la disciplina previgente possono essere utilizzati come prova a carico solo se i reati rientrano nella categoria prevista dalla nuova normativa e "unitamente ad altri elementi di prova": la Corte ha ritenuto qui soddisfatto il requisito della corroborazione grazie ad altri elementi (intercettazioni, filmati, denunce, accertamenti di polizia).

  • Legge 23 novembre 2021, n. 178 (norma transitoria sulla utilizzabilità dei tabulati)

    Stabilisce la regola transitoria che consente l'uso dei tabulati acquisiti secondo la previgente disciplina solo per reati inclusi nel campo della nuova normativa e solo se corroborati da altri elementi probatori; la Corte applica questo criterio nella valutazione della prova.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Schema logico-probatorio richiamato: la valutazione dell'efficacia probatoria richiede, per i dati esterni, il conforto di elementi ulteriori; la Corte lo applica per giustificare l'uso dei tabulati insieme ad altre prove.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la valutazione e l'eventuale sostituzione della pena con misure alternative (lavori di pubblica utilità, ecc.). I ricorrenti lamentavano vizi procedurali e di istruttoria relativi all'applicazione di tale norma; la Corte ha assorbito tali doglianze o le ha rimesse alla corte di rinvio quando ha annullato in parte il provvedimento.

Massime di principio

  • I tabulati telefonici acquisiti secondo la previgente disciplina sono utilizzabili a carico solo se il reato rientra nella nuova categoria normativa e i dati sono corroborati da "altri elementi di prova": non bastano da soli.
  • La nozione di "privata dimora" ai fini dell'aggravante del furto (art. 624-bis c.p.) è ampia ma non automatica: va verificata la concreta riservatezza e la limitata accessibilità del luogo; uffici ordinari accessibili a più persone in genere non costituiscono privata dimora.
  • La semplice presenza/precedenza di un veicolo non ripreso come mezzo utilizzato per il reato, soprattutto se in luogo distante dai fatti, è elemento indiziario debole e non può da solo giustificare inferenze di partecipazione: serve collegamento probatorio più stringente.
  • Il silenzio dell'imputato non può, di per sé, essere considerato prova decisiva; può eventualmente avere rilievo solo come conferma logica di altri elementi probatori autonomi.
  • Se la Corte territoriale valuta la sostituzione della pena ai sensi dell'art. 545-bis deve seguire correttamente le procedure istruttorie (acquisizione/trasmissione documenti all'UEPE, motivazione sulle alternative): omissioni possono dare luogo a censura e, se rilevanti, a rinvio.
  • Le impugnazioni che in realtà chiedono rivalutazioni di merito (nuova valutazione fattuale) sono inammissibili in Cassazione salvo il riscontro di vizi logici o di travisamento evidente degli elementi di prova.

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