Cassazione Penale, Sentenza n. 40222/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del riesame che ha respinto la richiesta di restituzione della copia forense del telefono sequestrato. Tre i motivi: (1) violazione degli artt. 257 e 587 c.p.p. e mancata estensione alla ricorrente degli effetti di una sentenza della Corte di Cassazione che aveva annullato senza rinvio un precedente provvedimento di rigetto dell'opposizione a un sequestro relativo a diversa fattispecie (abuso d'ufficio), con la conseguente tesi che il successivo sequestro sarebbe privo di titolo; (2) violazione del principio di proporzionalità del sequestro probatorio di dispositivi informatici per difetto motivazionale del decreto del Pubblico ministero, che non avrebbe indicato i presupposti in termini di specificità delle informazioni da ricercare, criteri di selezione, perimetro temporale e tempi di esecuzione e restituzione dei dati non pertinenti; (3) insufficiente motivazione sul "fumus commissi delicti", ossia carenza di risposta alle censure sulla rilevanza dei fatti rispetto alla fattispecie contestata (art. 326, terzo comma, c.p.) e sulla rilevanza della condotta del padre come evento posteriore e privo di rilevanza penale a carico della ricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. In particolare: (i) il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'annullamento da parte della Cassazione, fondato sull'abolizione del reato di abuso d'ufficio, non aveva esaminato la legittimità del sequestro in termini tali da imporre automaticamente l'estensione degli effetti ad altri indagati; inoltre il codice processuale non impedisce che lo stesso bene sia oggetto di nuovo sequestro per diversa fattispecie, se sussistono i presupposti di legge; (ii) il secondo motivo è stato ritenuto fondato: il decreto del P.M., sebbene avesse delimitato l'oggetto materiale (chat e mail tra la ricorrente e suo padre), risultava carente quanto ai profili cronologici e ai tempi necessari per le operazioni di analisi e selezione della copia forense, necessari per valutare la proporzionalità e per disporre la restituzione dei dati non rilevanti. Per tale carenza la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto di sequestro del 1-4-2025, disponendo la restituzione del materiale sequestrato all'avente diritto. Il terzo motivo è stato dichiarato irrilevante in conseguenza dell'annullamento della misura.
Norme richiamate
art. 326 cod. pen. (terzo comma)
Norma richiamata quale quadro normativo dell'ipotesi di reato contestata alla ricorrente; la Corte non ha affrontato nel merito la configurabilità del delitto in seguito all'annullamento della misura per ragioni procedurali
Richiamato dalla difesa nel primo motivo come norma rilevante per effetti di provvedimenti a favore di altri indagati; la Corte ha ritenuto che l'annullamento della Cassazione non implicasse automaticamente l'estensione degli effetti alla ricorrente
Citato dalla difesa nel primo motivo connesso alle conseguenze dell'annullamento di provvedimenti; la Corte ha valutato che l'annullamento fondato sull'abolizione del reato non aveva esaminato la legittimità del sequestro in termini tali da estenderne gli effetti
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto dell'ordinanza di rigetto dell'opposizione resa dal GIP; la Corte ha rilevato che la Cassazione aveva annullato quel provvedimento per ragioni estranee all'esame della legittimità del sequestro nel caso concreto
Norma richiamata in ordine alle comunicazioni da effettuare alla Procura generale dopo la decisione; la Corte ordina la comunicazione per gli adempimenti di competenza
Giurisprudenza di questo collegio (es. Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico)
Richiami giurisprudenziali usati dalla Corte per ricordare i criteri di dettaglio richiesti al decreto del P.M. nel sequestro di dati informatici: specificazione delle informazioni da ricercare, criteri di selezione, perimetro temporale e tempi delle operazioni per garantire la proporzionalità e la restituzione dei dati non pertinenti
Massime di principio
- L'annullamento di un provvedimento da parte della Corte di Cassazione per ragioni che sono estranee al controllo sulla legittimità del singolo sequestro (es. perché il reato è stato abolito) non comporta automaticamente che gli effetti si estendano a tutti gli indagati: va verificata la motivazione dell'annullamento e se questa incide sui presupposti della misura nel caso concreto
- Il sequestro probatorio di dispositivi informatici richiede un decreto del P.M. adeguatamente motivato e specifico: occorre indicare l'oggetto materiale della ricerca, le informazioni specifiche da ricercare o, se si procede in modo ampio, giustificare tale ampiezza, i criteri di selezione del materiale (anche con perimetrazione temporale quando necessario) e i tempi previsti per le operazioni e per la restituzione dei dati non pertinenti
- Il Tribunale del riesame non può supplire alle carenze motivazionali essenziali del decreto del P.M.: la mancanza di elementi essenziali sulla proporzionalità e sui tempi può condurre all'annullamento della misura e alla restituzione del materiale
- In contestazioni successive basate su dati ricavati da un precedente sequestro, la legittimità del nuovo utilizzo di quel materiale va valutata autonomamente: la stessa cosa può essere soggetta a nuovo sequestro per diversa fattispecie ove sussistano i presupposti di legge
- Quando l'annullamento della misura procede per vizi procedurali rilevanti, questioni successive sull'elemento materiale del reato o sul "fumus" possono diventare irrilevanti perché la prova è stata esclusa per tale vizio
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