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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30442/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli il 24/09/2021, chiedendo la retrodatazione automatica del dies a quo della decorrenza dei termini di fase alla data del 28/01/2020 (data della prima ordinanza cautelare emessa dal Gip di Noia) sulla base della connessione qualificata tra i reati contestati nei due procedimenti; sosteneva violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e richiamava il principio delle Sezioni Unite n. 21957/2005 secondo cui la retrodatazione opererebbe automaticamente per più ordinanze a carico dello stesso imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile la doglianza già nella forma poiché il riesame non è la sede corretta per ottenere la declaratoria di "perdita di efficacia" della misura per decorrenza dei termini di fase (occorre istanza al Gip ex art.306 e, in caso di rigetto, appello cautelare). Sul merito la Corte ha confermato che, trattandosi di ordinanze emesse in procedimenti diversi, la retrodatazione prevista dall'art.297, comma 3, opera solo se i fatti relativi alla seconda ordinanza erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza: nel caso di specie non vi erano elementi negli atti anteriori (l'informativa utile è stata depositata successivamente), quindi la retrodatazione non poteva essere disposta. Condanna il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen., comma 3

    «non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione sensi del presente comma»

    La retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure cautelari per ordini emessi in procedimenti diversi opera solo se i fatti oggetto delle ordinanze successive erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio relativo alla prima ordinanza; in mancanza, la retrodatazione non si applica

  • art. 306 cod. proc. pen.

    Procedura corretta per far valere l'inefficacia sopravvenuta di una misura cautelare per decorrenza dei termini di fase: istanza al Gip (art.306) e, in caso di rigetto, impugnazione alla sede di appello cautelare; il riesame non è la sede idonea per dedurre tale inefficacia salvo che i termini fossero già scaduti al momento dell'emissione della prima ordinanza

  • art. 73 DPR n. 309/1990

    Norma sostanziale (traffico, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti) che disciplina i reati per i quali sono state disposte le misure cautelari nei procedimenti citati

  • Cass. SS.UU. n. 21957/2005 (P.M. in proc. Rahulia e altri)

    Principio generale secondo cui, quando più ordinanze cautelari sono emesse nello stesso procedimento per fatti diversi ma collegati (concorso formale, continuazione, connessione teleologica), la retrodatazione opera indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli ulteriori fatti; le Sezioni Unite però distinguono il caso diverso delle ordinanze emesse in procedimenti diversi, rinviando all'art.297, comma 3, secondo periodo

Massime di principio

  • Distinguere sempre se le più ordinanze cautelari sono state emesse nello stesso procedimento o in procedimenti diversi: la regola della retrodatazione più ampia delle Sezioni Unite vale per lo stesso procedimento, mentre per procedimenti diversi opera la limitazione dell'art.297, comma 3
  • Per ottenere la retrodatazione tra procedimenti diversi è necessario che i fatti oggetto della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti anteriori al rinvio a giudizio relativo alla prima ordinanza; in assenza di tale desumibilità la retrodatazione non si applica
  • Non usare il riesame per far valere la "perdita di efficacia" sopravvenuta di una misura per decorrenza dei termini di fase: la via procedurale corretta è l'istanza al Gip ex art.306 cod. proc. pen. e, se respinta, l'appello cautelare
  • Se al momento dell'emissione della prima ordinanza i termini di fase erano già scaduti rispetto a tutti i fatti contestati, allora può essere proposta eccezione di inefficacia anche in sede di riesame o impugnazione; altrimenti l'accertamento dell'inefficacia richiede la procedura indicata
  • In presenza di più procedimenti a carico dello stesso imputato è fondamentale documentare con precisione le date degli atti (informative, richieste di misura, rinvii a giudizio) per valutare se sussistano i presupposti della retrodatazione

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