Ordinanza n. 10228/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva proposto un ricorso avverso il silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento, ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, del titolo abilitante conseguito in Spagna e ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno. Aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il giudizio era già stato definito con sentenza favorevole, che aveva ordinato all'amministrazione di provvedere e nominato un commissario ad acta per l'eventuale inottemperanza. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e alla domanda di riconoscimento del titolo estero, intendendo iscriversi a percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, per i quali la rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero sarebbe stata condizione di iscrizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere. Ha ritenuto che, poiché il giudizio era già stato definito con una sentenza di accoglimento, l'istanza successiva non potesse essere qualificata come una rinuncia al ricorso in senso processuale. Essa è stata invece qualificata come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non bisognosa di una specifica intermediazione o statuizione giudiziale. Non essendo quindi richiesta l'adozione di una nuova decisione giurisdizionale, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Norme richiamate
adottare un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della domanda di condanna dell'amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso nel giudizio avverso il silenzio.
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
È indicato quale disciplina applicabile all'istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna.
È richiamato quale decreto modificativo della disciplina del riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all'estero.
Massime di principio
- Quando un giudizio avverso il silenzio è già stato definito con una sentenza favorevole, la successiva dichiarazione della parte vittoriosa di non voler più conseguire il bene della vita può essere qualificata come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, anziché come rinuncia al ricorso.
- La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza favorevole costituisce una facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non richiede un'ulteriore intermediazione o statuizione giurisdizionale.
- Qualora, dopo la definizione del giudizio, la parte dichiari di rinunciare agli effetti favorevoli della pronuncia, il giudice può dichiarare il non luogo a provvedere, non essendo più necessaria una decisione sulla domanda originaria.
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