Ordinanza n. 316/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha rigettato la domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in quello per lavoro subordinato, presentata dal ricorrente in data 16 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio del 21 dicembre 2025, preceduto da preavvisi di rigetto del 7 maggio e del 10 dicembre 2025, deducendo la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. In particolare, ha sostenuto di non avere avuto effettiva conoscenza del preavviso di rigetto, poiché questo sarebbe stato caricato esclusivamente sul portale telematico utilizzato dal CAF incaricato della trasmissione dell’istanza, rapporto successivamente cessato. L’Amministrazione ha sostenuto la validità della comunicazione telematica effettuata tramite il sistema ALI/SPI 2.0. Il ricorrente ha inoltre rappresentato l’impossibilità di accedere alla piattaforma e ha indicato un nuovo domicilio digitale per le comunicazioni relative alla pratica. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del diniego. Pur riservando ogni valutazione sull’eccezione processuale sollevata dall’Amministrazione, ha ritenuto meritevole di approfondimento la questione dell’effettiva conoscibilità, da parte del richiedente, del preavviso di rigetto caricato sul portale telematico utilizzato dal CAF e del successivo diniego, soprattutto alla luce delle comunicazioni del difensore sull’impossibilità di accesso alla piattaforma e dell’indicazione di un nuovo domicilio digitale. Ha ravvisato il fumus boni iuris limitatamente alla denunciata violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e il periculum in mora nel pregiudizio alla prosecuzione dell’attività lavorativa documentata in atti. Ha fissato l’udienza pubblica di merito al 16 dicembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La questione cautelare riguarda l’effettiva conoscibilità del preavviso di rigetto e il rispetto del contraddittorio procedimentale; il TAR ha ritenuto sussistente il fumus della violazione della norma.
art. 55 c.p.a.
Base normativa della domanda cautelare incidentale e della valutazione di fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini del rispetto dell’art. 10-bis l. 241/1990, la comunicazione del preavviso di rigetto deve essere effettivamente conoscibile dal destinatario; il mero caricamento su una piattaforma utilizzata da un intermediario non esclude la necessità di verificare, in concreto, l’accessibilità dell’atto da parte dell’interessato, soprattutto quando il rapporto con l’intermediario sia cessato e sia stata segnalata l’impossibilità di accedere al sistema.
- In sede cautelare, l’incertezza sull’effettiva conoscibilità del preavviso di rigetto può integrare il fumus boni iuris della violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 quando l’interessato abbia indicato un nuovo domicilio digitale per le comunicazioni relative al procedimento.
- La perdurante efficacia di un diniego di conversione del permesso di soggiorno può integrare il periculum in mora quando sia suscettibile di pregiudicare la prosecuzione dell’attività lavorativa documentata dal richiedente.
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