Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 315/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dalla Questura di -OMISSIS- in data 10 febbraio 2026, notificato in data 18 febbraio 2026, con cui è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minorenne in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto e provvedimento collegato antecedente o conseguente;

Giustizia amministrativa202600771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per minorenne in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura che ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minorenne in permesso per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, in particolare, il difetto di istruttoria, contestando l’affermazione dell’Amministrazione secondo cui non sarebbe stata prodotta alcuna documentazione relativa al percorso di integrazione svolto durante la minore età. La documentazione depositata in giudizio dimostra invece che i Servizi Sociali comunali avevano trasmesso alla Questura, tramite PEC, una relazione sul percorso di accoglienza e integrazione del giovane. Il ricorrente ha inoltre dedotto che il secondo preavviso di rigetto, inviato alla struttura presso la quale era stato accolto fino alla maggiore età, non sarebbe pervenuto né a lui, né alla tutrice, né ai Servizi Sociali. È stato rappresentato anche il pericolo derivante dal fatto che il ricorrente è già destinatario di un provvedimento di espulsione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. ravvisando il fumus boni iuris nel dedotto difetto di istruttoria. Il provvedimento impugnato affermava l’assenza di documentazione sul percorso di integrazione, ma dagli atti risultava che i Servizi Sociali avevano trasmesso alla Questura una relazione pertinente; ciò rendeva necessario un riesame dell’istruttoria, anche considerando le contestazioni relative alla mancata ricezione del secondo preavviso di rigetto. Il giudice ha ritenuto che il pregiudizio allegato, aggravato dall’esistenza di un provvedimento di espulsione, potesse essere evitato mediante la sospensione dell’atto. Ha quindi sospeso il diniego, disponendo il riesame della posizione da parte della Questura, e ha fissato l’udienza pubblica per il merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione del carattere interlocutorio della decisione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata accolta in presenza di fumus boni iuris, ravvisato nel difetto di istruttoria, e di un pregiudizio attuale collegato anche al provvedimento di espulsione; la misura è stata individuata nella sospensione dell’atto e nel riesame della posizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione fonda il diniego di un titolo di soggiorno sull’assenza di documentazione, sussiste un difetto di istruttoria suscettibile di fondare la tutela cautelare se dagli atti risulta che la documentazione pertinente era stata tempestivamente trasmessa all’ufficio competente.
  • La sospensione cautelare di un diniego di conversione del permesso di soggiorno può essere disposta quando il difetto istruttorio presenta fumus boni iuris e il richiedente allega un pregiudizio concreto e attuale, anche derivante dall’essere destinatario di un provvedimento di espulsione.
  • La sospensione dell’atto impugnato può essere accompagnata dall’indicazione della finalità di riesame della posizione, senza anticipare la decisione definitiva sul diritto al rilascio del titolo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.