Ordinanza n. 318/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di-OMISSIS-, emesso in data 7 maggio 2025 e di cui il ricorrente afferma di aver avuto notizia tramite l’invio di uno screenshot in data 6 marzo 2026 con cui sarebbe stata archiviata, per rinuncia, la domanda di convocazione del ricorrente per la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso il predetto Sportello Unico, e per l’accertamento dell’illegittimità della condotta dell’Amministrazione e del diritto del ricorrente alla positiva conclusione del procedimento amministrativo mediante convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di-OMISSIS- per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con conseguente condanna dell’Amministrazione a convocare il ricorrente per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la definizione della procedura di rilascio del permesso di soggiorno; nonché, in via subordinata, per il caso in cui fosse ritenuto legittimo il provvedimento dello Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di-OMISSIS-, per la condanna dell’Amministrazione a rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione per rinuncia della domanda di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la definizione della procedura di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente deduce di essere entrato regolarmente in Italia il 20 maggio 2025, previo rilascio del nullaosta al lavoro subordinato richiesto dal datore di lavoro e del visto d'ingresso. Nella stessa data il datore di lavoro avrebbe chiesto la convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. A fronte della mancata convocazione, il ricorrente e il datore di lavoro avrebbero sollecitato l'amministrazione. In seguito all'intervento dell'Ispettorato competente, lo Sportello Unico avrebbe trasmesso uno screenshot, asseritamente estratto dal portale ALI, dal quale risulterebbe l'archiviazione della pratica il 7 maggio 2025 per rinuncia. Il ricorrente contesta tale archiviazione, affermando di non aver rinunciato e chiedendo l'annullamento dell'atto, l'accertamento dell'illegittimità della condotta amministrativa e la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In via subordinata, chiede il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Rappresenta inoltre di avere instaurato nelle more un rapporto di lavoro con il datore, comprovato dalla comunicazione UniLAV del 20 marzo 2026.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito. Ritenuta la propria giurisdizione e competenza e considerata la necessità di verificare le censure formulate, ha disposto un incombente istruttorio nei confronti dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente. L'amministrazione deve depositare entro sette giorni dalla comunicazione dell'ordinanza tutti gli atti del procedimento avviato con l'istanza del 20 maggio 2025, nonché una relazione esplicativa sulle ragioni dell'archiviazione, indicando specificamente quando e con quale atto il datore di lavoro avrebbe rinunciato alla convocazione. La camera di consiglio è stata rinviata al 17 giugno 2026 per la prosecuzione del giudizio. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sull'annullamento, sull'accertamento, sulle domande di condanna o sulla sospensione dell'efficacia dell'atto.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale; l'ordinanza non definisce ancora i presupposti cautelari nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell'archiviazione di un procedimento amministrativo per rinuncia è contestata e dagli atti disponibili non risultano con chiarezza né l'effettiva rinuncia né l'atto che la documenta, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione integrale del fascicolo e chiedere all'amministrazione una relazione specifica sulle ragioni dell'archiviazione e sull'atto di rinuncia.
- Nella fase cautelare, qualora la decisione sulla domanda dipenda dalla ricostruzione documentale del procedimento amministrativo e dalla verifica dei presupposti dell'atto impugnato, il giudice può adottare un'ordinanza istruttoria e rinviare la decisione cautelare a una successiva camera di consiglio.
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