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Ordinanza

Ordinanza n. 313/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- in data 19 novembre 2025, notificato in pari data, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, da motivi di lavoro subordinato stagionale a motivi di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rilasciato dalla medesima Prefettura di -OMISSIS- in data 19 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202600401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro subordinato stagionale a lavoro subordinato a tempo indeterminato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno. La revoca era motivata dall’incertezza circa l’effettivo datore di lavoro con il quale il lavoratore intendesse concludere la procedura: nel portale ALI risultava indicato un datore, mentre la documentazione trasmessa dal difensore faceva riferimento a un diverso datore; inoltre, la documentazione relativa ai rapporti di lavoro e alle proroghe appariva non coerente con i dati della domanda. L’Ufficio aveva chiesto più volte chiarimenti e documentazione, senza ottenere un riscontro ritenuto conforme. Il ricorrente ha dedotto che il rapporto di lavoro posto a fondamento della conversione era stato regolarmente costituito, dapprima con l’azienda agroalimentare originariamente indicata e successivamente con l’attuale datore, titolare di un ristorante. Ha lamentato la mancata possibilità di partecipare consapevolmente al procedimento, il difetto di istruttoria e di motivazione e il travisamento dei fatti. L’Amministrazione ha sostenuto che, pur essendo indifferente l’identità del datore ai fini della quota, era indispensabile individuare il datore consenziente e acquisire la relativa documentazione; senza tale documentazione, la definizione della pratica sarebbe stata impossibile.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato, disponendo il riesame della posizione del ricorrente da parte della Prefettura. Il Collegio ha ritenuto che l’unica ragione ostativa esplicitamente individuata dall’Amministrazione, ossia la mancata indicazione dell’effettivo rappresentante legale con il quale il lavoratore intendesse concludere la procedura di conversione, risultasse superata dalla documentazione allegata al ricorso e dalla conferma resa in udienza dal difensore circa l’identità dell’attuale datore di lavoro. Il riesame è stato ritenuto idoneo a fronteggiare il pregiudizio allegato. La valutazione definitiva sulle spese della fase cautelare è stata rinviata al merito. È stata fissata l’udienza pubblica del 13 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento prefettizio può essere disposta quando la ragione ostativa indicata dall’Amministrazione risulti superata dalla documentazione prodotta dal ricorrente e dalle precisazioni rese in udienza, purché sia necessario consentire il riesame della posizione.
  • Quando una procedura amministrativa richiede l’individuazione del datore di lavoro e la relativa documentazione, l’Amministrazione deve valutare in modo coerente e completo gli elementi documentali acquisiti, senza fondare la revoca esclusivamente su incongruenze che risultino successivamente chiarite.
  • La sospensione cautelare può essere utilizzata per consentire all’Amministrazione di riesaminare la posizione dell’interessato alla luce degli elementi emersi nel giudizio, senza anticipare la decisione definitiva sull’annullamento dell’atto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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