Ordinanza n. 317/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento in data 21 febbraio 2026 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Venezia ha disposto la revoca del nulla osta per motivi di lavoro stagionale rilasciato in favore del ricorrente; - del provvedimento in data 22 febbraio 2026 con il quale la Questura di Venezia ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal ricorrente in data 25 agosto 2023; - della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale inviata al ricorrente in data 4 febbraio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, revoca del nulla osta alla conversione in permesso per lavoro subordinato e comunicazione di avvio del procedimento di revoca
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto di essere entrato regolarmente in Italia per lavoro stagionale, di avere instaurato diversi rapporti di lavoro autorizzati, di avere presentato il 25 agosto 2023 un’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e di avere successivamente ottenuto il nulla osta alla conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. Ha impugnato il diniego della Questura, fondato sul decorso del termine massimo di durata del titolo stagionale e sulla mancata attivazione della procedura di conversione, nonché la successiva revoca del nulla osta disposta dallo Sportello Unico, motivata anche dal mancato possesso del permesso stagionale e dal parere ostativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, non prodotto in giudizio. Sono stati prospettati, in particolare, il ritardo procedimentale imputabile alla Questura, il difetto di contraddittorio procedimentale e l’omessa valutazione dell’integrazione socio-lavorativa maturata nel tempo. Il TAR ha rilevato la stretta connessione tra i due provvedimenti, poiché il diniego del permesso costituisce il presupposto della revoca del nulla osta.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta. Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che il mancato rilascio del titolo di soggiorno appare riconducibile al ritardo procedimentale dell’Amministrazione e che emergono profili di difetto di contraddittorio e di omessa considerazione dell’integrazione socio-lavorativa del ricorrente. Ha inoltre affermato, richiamando la giurisprudenza consolidata, che il mero decorso del periodo di validità del permesso stagionale non è di per sé ostativo alla conversione, dovendo l’Amministrazione valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli e la volontà dello straniero di permanere regolarmente mediante lavoro lecito. Poiché il ricorrente aveva tempestivamente richiesto il permesso, svolto il periodo minimo di lavoro stagionale previsto dalla legge e instaurato successivamente un rapporto di lavoro subordinato, la fattispecie doveva essere esaminata unitariamente. Sono stati sospesi gli atti impugnati ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione entro quaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato fissato per il 13 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale per la sospensione degli atti impugnati.
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato quale fondamento del requisito relativo allo svolgimento del periodo minimo di lavoro stagionale necessario per la conversione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il mero decorso del periodo di validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non costituisce, di per sé, elemento ostativo alla conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
- Quando il mancato rilascio del titolo di soggiorno sia plausibilmente riconducibile a un ritardo procedimentale dell’Amministrazione, tale ritardo non può essere posto automaticamente a fondamento della revoca o del diniego della successiva procedura di conversione.
- Nella valutazione della conversione del permesso stagionale l’Amministrazione deve considerare unitariamente la tempestiva richiesta del titolo, lo svolgimento del periodo minimo di lavoro stagionale, l’eventuale successiva instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e gli elementi favorevoli di integrazione socio-lavorativa sopravvenuti.
- La revoca del nulla osta alla conversione richiede il rispetto del contraddittorio procedimentale e una valutazione effettiva degli elementi rilevanti della posizione individuale; il richiamo a un parere ostativo non prodotto in giudizio non consente, allo stato, di verificarne adeguatamente il fondamento.
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