Ordinanza n. 314/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 20 novembre 2025 con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di -OMISSIS- ha revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato al ricorrente in data 19 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca, adottata il 20 novembre 2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura competente, del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, rilasciato il 19 aprile 2025, chiedendone la sospensione cautelare. La revoca era motivata dall’assenza di evidenza della positiva conclusione della procedura di lavoro stagionale, presupposto della conversione, e dalla mancata integrazione della documentazione richiesta, individuata nel modello 209 e nel contratto di soggiorno. Il ricorrente ha sostenuto che, ai fini della conversione, rilevassero i presupposti sostanziali dell’attività lavorativa e non la perdurante validità del titolo di soggiorno, sicché la scadenza del permesso non avrebbe dovuto impedire la conversione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha rilevato che la revoca non si fondava sulla tardività della domanda o sulla scadenza del permesso di soggiorno, ma sull’assenza di elementi comprovanti i presupposti della conversione: lo svolgimento di una regolare attività lavorativa stagionale e la positiva definizione della relativa procedura amministrativa. Dagli atti risultava che la pratica di lavoro stagionale avviata presso lo Sportello Unico di Napoli non era ancora definita, secondo verifiche dell’Amministrazione non contestate, e che il ricorrente non aveva giustificato il rilascio del permesso da parte di una Questura diversa da quella originariamente competente né provato di avere regolarizzato la propria posizione. Le deduzioni sulla non essenzialità della validità temporale del titolo non superavano tali autonome ragioni ostative. La domanda cautelare è stata quindi respinta; le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in considerazione dell’assenza di difese scritte dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini della conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, non è sufficiente allegare la sussistenza astratta dell’attività lavorativa o contestare la rilevanza della scadenza del titolo: devono risultare comprovati i presupposti sostanziali e procedurali della conversione, inclusa la regolare attività lavorativa stagionale e la positiva definizione della relativa procedura amministrativa.
- La domanda cautelare contro la revoca del nulla osta alla conversione è priva di fumus boni iuris quando il provvedimento non si fonda sulla tardività o sulla scadenza del permesso, ma sull’assenza di documentazione e di elementi idonei a comprovare i presupposti della conversione, e tali ragioni non sono adeguatamente superate dal ricorrente.
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