Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13792/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. per avere detenuto una carta d'identita' valida per l'espatrio falsificata (riportante le generalita' di "Angelo Partenza" con foto dell'imputato). Deduce tre motivi: 1) errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul punto che il documento, per la sua evidente falsita', non avrebbe potuto trarre in inganno e che non era stato provato l'uso per il perfezionamento di atti (es. passaggio di proprieta'); 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto (art. 131-bis c.p.), atteso che la condotta sarebbe stata di scarsa gravita' e l'imputato aveva ammesso la detenzione del documento; 3) vizio di motivazione circa la non esclusione della recidiva, poiche' il primo giudice non avrebbe argomentato compiutamente la scelta di non escluderla.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto generico il primo motivo e confermato che, ai fini del reato di cui all'art. 497-bis, e' sufficiente la detenzione del documento falso (non e' necessario provare l'uso). Ha respinto il secondo motivo osservando che la Corte territoriale ha valutato la gravita' complessiva della condotta anche alla luce dei precedenti dell'imputato e dell'esistenza di un ordine di esecuzione di pena, concludendo che non ricorre la particolare tenuita'. Ha dichiarato infondato anche il terzo motivo, ritenendo adeguatamente motivata la sussistenza della recidiva sulla base di una serie ininterrotta di condanne per reati gravi e della continuita' del percorso delinquenziale (il documento era strumentale a sfuggire a un ordine di esecuzione). Conseguentemente il ricorso e' rigettato e il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    La Corte interpreta la fattispecie nel senso che la detenzione del documento di identificazione valido per l'espatrio falsificato integra il reato: non e' necessario provare l'uso del documento, la sola disponibilita' e' sufficiente.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilita' per particolare tenuita' richiede una valutazione complessiva. La Corte ha ritenuto che, alla luce dei precedenti penali gravi e di un ordine di esecuzione pendente, non possa applicarsi l'esclusione della punibilita'.

  • art. 133 cod. pen.

    Usato come criterio interpretativo: per valutare la tenuita' occorre considerare modalita' della condotta, grado di colpevolezza ed entita' del danno o del pericolo; la Corte territoriale ha valutato tali indici e ne ha desunto la non tenuita'.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. Legge n.176/2020) e art. 94 d.lgs. 10/10/2022 n.150

    Richiamate in relazione al rito e alle modalita' di trattazione del ricorso (procedimento trattato senza intervento delle parti e con conclusioni scritte).

Massime di principio

  • Per il reato di detenzione di documenti di identificazione falsificati (art. 497-bis) la detenzione del documento falso e' di per sé idonea a integrare la fattispecie: non e' necessario dimostrare l'effettivo uso per ingannare terzi.
  • La causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e comparativa: precedenti penali gravi e l'esistenza di provvedimenti esecutivi pendenti possono escludere l'applicazione della tenuita'.
  • La recidiva puo' essere riconosciuta se sussiste una continuita' del percorso delinquenziale e una serie di condanne per reati gravi; la Corte puo' desumere la gravita' e la caratura criminale dall'anamnesi giudiziaria.
  • Ammettere la detenzione del documento falso non garantisce automaticamente il riconoscimento della causa di non punibilita': l'ammissione va valutata insieme al contesto personale e agli indici di pericolosita' e gravita'.
  • In appello e in cassazione e' sufficiente una motivazione che, anche implicitamente, dimostri la considerazione dei criteri di legge; motivazioni apparenti o generiche possono essere ritenute inidonee, ma una spiegazione logica dei elementi di gravita' e continuita' puo' reggere il confermamento della condanna.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.