Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17445/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva revocato con effetti ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale già concesso. Deduceva un unico motivo di ricorso, denunciando violazione ed erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e degli artt. 27 e 11 Cost., sostenendo che la revoca fosse stata disposta senza elementi di gravità tali da far ritenere venuta meno la meritevolezza della misura. La revoca era stata motivata dal Tribunale sulla base delle condotte tenute durante la misura alternativa, in particolare: denuncia per coltivazione di cannabis sativa in concorso con la madre titolare di ditta individuale; rinvenimenti e sequestri di sostanza stupefacente e di appunti riconducibili all'attività di coltivazione; attività lavorativa svolta dal ricorrente per l'impresa della madre dal 2023. La Corte ha rilevato che, pur formalmente prospettando un vizio di motivazione, il ricorso mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione di merito degli elementi esaminati dal giudice di sorveglianza, incluso il parziale dissequestro, quindi non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza impugnata adeguata e non manifestamente illogica, poiché la revoca dell'affidamento in prova era fondata su condotte incompatibili con la prosecuzione della misura. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la sussistenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta quando le condotte tenute durante l'esecuzione della misura risultino incompatibili con la permanenza del beneficio; la Corte non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di sorveglianza se la motivazione è adeguata e non manifestamente illogica.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale, ma la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione nella decisione.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale, ma la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione nella decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non vi sia assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di affidamento in prova al servizio sociale, la revoca può essere legittimamente fondata sulle condotte tenute dal beneficiario durante la misura, quando esse evidenzino incompatibilità con la prosecuzione del percorso trattamentale o con la fiducia sottesa al beneficio.
  • Nel giudizio di legittimità contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, la censura che formalmente denuncia un vizio di motivazione ma sostanzialmente mira a una nuova valutazione del merito è inammissibile.
  • È sufficiente, ai fini della tenuta del provvedimento di revoca, una motivazione adeguata e non manifestamente illogica; la Cassazione non può sostituire la propria ponderazione degli elementi fattuali a quella del giudice di sorveglianza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende quando non emergano ragioni per escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioniSpaccio
RamiEsecuzione penaleProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.