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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37274/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva ridotto la pena per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, violenza sessuale e lesioni personali, confermando nel resto la responsabilità. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sull'attendibilità della persona offesa. Con il secondo ha censurato la sussistenza degli elementi costitutivi del maltrattamento in famiglia e ha denunciato travisamento della prova, sostenendo che alcuni testimoni erano solo de relato e che altri testimoni avevano escluso di aver mai appreso dalla persona offesa episodi di violenza domestica. Con il terzo motivo ha contestato la motivazione sulla violenza sessuale, richiamando asserite contraddizioni della persona offesa e l'assenza di un rapporto sessuale completo. Con il quarto motivo ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili perché, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, tendevano a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità; la Corte territoriale aveva già motivato sull'attendibilità della persona offesa, sui riscontri esterni, anche documentali e testimoniali, e sull'abitualità delle condotte maltrattanti. Anche la doglianza sulle attenuanti generiche è stata ritenuta inammissibile, poiché il giudizio di comparazione e la misura del trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e risultavano sorretti da motivazione non illogica, fondata sulla reiterazione nel tempo delle condotte. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 572 c.p.

    indicato come titolo di reato contestato per i maltrattamenti contro familiari o conviventi.

  • art. 609-bis c.p.

    indicato come titolo di reato contestato per la violenza sessuale.

  • art. 582 c.p.

    indicato come titolo di reato contestato per le lesioni personali, con alcuni fatti dichiarati estinti per prescrizione in appello.

  • art. 585 c.p.

    richiamato unitamente all'art. 582 c.p. per il capo relativo alle lesioni aggravate.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

  • art. 616 c.p.p.

    utilizzato per porre a carico del ricorrente, in caso di inammissibilità, le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato solo per l'obbligo di omettere le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme di condanna, i motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito sono inammissibili se richiedono una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova né compiere una diversa comparazione degli elementi istruttori, essendo il controllo di cassazione limitato alla coerenza logica e alla correttezza giuridica della motivazione resa dai giudici di merito.
  • La deduzione di travisamento della prova non è ammissibile quando la sentenza impugnata abbia già valorizzato riscontri testimoniali e documentali coerenti con la ricostruzione dei fatti, e il ricorrente miri solo a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali.
  • Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche e sul bilanciamento tra circostanze è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo se manchi motivazione o sia presente un ragionamento manifestamente illogico o arbitrario.
  • La reiterazione nel tempo delle condotte criminose può costituire motivazione sufficiente per negare la massima estensione delle attenuanti generiche.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMaltrattamenti contro familiari e conviventiViolenza sessualeLesioniImpugnazioni
RamiDelitti contro la famigliaDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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