Sentenza n. 204/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per la declaratoria dell’illegittimità dell’occupazione, e della conseguente irreversibile trasformazione, dei terreni di cui alle particelle identificate in catasto terreni del Comune di Caulonia al Foglio 115, particella n. 766, derivante dalla particella 93 (ex particella 37) seminativo, 11 are 20 ca (pari a 0,1 ettaro), effettuata dal Comune di Caulonia per la realizzazione del Plesso Scolastico di Contrada Vasì di Caulonia Marina (ora censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 115, particella n. 766, sub 2, cat. B/5, classe U, consistenza 1.143 metri cubi, superficie catastale 384 metri quadri), siccome non seguita dall’emanazione nei termini del decreto d’esproprio nei confronti del legittimo proprietario; e per la conseguente condanna del Comune di Caulonia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento anche in forma specifica ex art. 2058 c.c. di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dell’illegittima occupazione appropriativa, acquisitiva e/o usurpativa dei terreni di sua proprietà sopra descritti, con loro restituzione, previo ripristino dello stato dei luoghi con la demolizione di ogni edificazione, e/o da liquidarsi per equivalente monetario, quanto alla perdita definitiva del bene, in misura corrispondente al valore venale dello stesso. Fermo in entrambi i casi il risarcimento per l’ulteriore pregiudizio connesso alla prolungata occupazione illegittima per tutti gli anni non coperti da prescrizione, in misura pari al valore medio di locazione di terreni di pari qualità da quantificarsi in corso di causa a mezzo di Ctu, ovvero in via equitativa dal Tar adito in base ai valori del mercato immobiliare della provincia di riferimento; e, in via strettamente subordinata, nella sola residuale e denegata eventualità in cui il Tribunale configuri il rifiuto finora opposto dal Comune di Caulonia alla richiesta di risarcimento alla stregua di un silenzio inadempimento ad istanza amministrativa e non (come si reputa invece corretto) alla stregua di diniego e lesione del diritto soggettivo di proprietà, anche avverso la così configurata inerzia ai sensi degli artt. 31-32 CPA e previa conversione del rito se ritenuto opportuno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: occupazione e irreversibile trasformazione di un terreno privato per la realizzazione di un plesso scolastico, senza tempestiva emanazione del decreto di esproprio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto di essere proprietario, per successione testamentaria, del terreno catastalmente individuato al foglio 115, particella 766, derivante dalla particella 93, già particella 37, occupato dal Comune di Caulonia per la costruzione di un edificio scolastico. Ha lamentato l’assenza di un decreto di esproprio notificato e la conseguente protrazione dell’occupazione sine titulo, nonché l’inerzia del Comune rispetto alle richieste di restituzione, risarcimento e accesso alla documentazione del procedimento espropriativo. In via principale ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità dell’occupazione, la restituzione del bene previa demolizione dell’opera e ripristino dei luoghi, nonché il risarcimento del danno da occupazione illegittima. In alternativa ha chiesto che il Comune fosse onerato di valutare l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. In via subordinata ha proposto azione avverso il silenzio. Il Comune, inizialmente non costituito, ha depositato documentazione solo a seguito di plurimi ordini istruttori, senza tuttavia chiarire integralmente l’iter espropriativo né produrre tutta la documentazione richiesta. Il ricorrente ha invocato l’applicazione dell’art. 64 c.p.a. e la valorizzazione, quale argomento di prova, dell’inerzia dell’amministrazione nell’adempimento degli ordini istruttori.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto provata la proprietà del ricorrente sulla particella, anche sulla base della certificazione ipocatastale e della stessa nota comunale che riconosceva la realizzazione del plesso scolastico sul terreno catastalmente intestato al privato. La delibera consiliare del 7 marzo 1988 e gli ulteriori documenti acquisiti hanno dimostrato l’avvio di un procedimento espropriativo, ma non l’adozione di un decreto di esproprio. Il termine quinquennale per il compimento dei lavori e delle espropriazioni è stato ritenuto scaduto il 7 marzo 1993; l’occupazione è pertanto divenuta illegittima dall’8 marzo 1993. L’inerzia del Comune nell’eseguire i plurimi ordini istruttori ha consentito al Collegio di trarre argomenti di prova ai sensi dell’art. 64 c.p.a., in relazione ai fatti allegati dal ricorrente. Il Comune è stato condannato, entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, a restituire il terreno libero da persone e cose, previo ripristino dello stato dei luoghi. L’amministrazione può tuttavia evitare la restituzione e la demolizione esercitando discrezionalmente il potere di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con corresponsione del relativo indennizzo. Per l’occupazione illegittima il Comune deve risarcire il danno, qualificato come illecito permanente, mediante una somma pari al saggio degli interessi legali sul valore del bene, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, dal’8 marzo 1993 fino all’effettivo rilascio. Il valore venale deve essere determinato con riferimento all’inizio dell’occupazione illegittima, in contraddittorio con il proprietario; sul valore rivalutato devono essere calcolati gli interessi legali, con ulteriore decorrenza dalla pubblicazione della sentenza fino alla restituzione. Devono essere detratte eventuali somme già erogate in relazione al procedimento espropriativo. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei conti e ha condannato il Comune al pagamento di 2.000 euro per spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
L’acquisizione sanante costituisce una scelta discrezionale dell’amministrazione che può impedire la restituzione del bene e il ripristino dei luoghi, purché siano rispettati i presupposti e gli adempimenti previsti dalla norma e sia corrisposto il relativo indennizzo.
L’inerzia dell’amministrazione nell’adempiere agli ordini istruttori del giudice consente di trarre argomenti di prova sui fatti allegati dalla parte ricorrente, soprattutto quando l’amministrazione non fornisca elementi idonei a confutarli.
Il giudice può ordinare alle parti e alle amministrazioni pubbliche di fornire chiarimenti e documenti necessari alla decisione; la reiterata inosservanza dell’ordine istruttorio può essere valorizzata nella ricostruzione dei fatti.
La tutela risarcitoria in forma specifica può tradursi nella restituzione del bene e nel ripristino dello stato dei luoghi, salvo che l’amministrazione eserciti il potere di acquisizione sanante.
art. 10 l. 5 agosto 1975, n. 412
Il provvedimento di individuazione dell’area per l’edilizia scolastica ha funzione di localizzazione dell’opera e, secondo il richiamo giurisprudenziale recepito dal TAR, è assimilabile a un vincolo preordinato all’espropriazione soggetto a termine decadenziale.
Il certificato di collaudo degli edifici scolastici è stato utilizzato quale elemento documentale per comprovare l’avvenuta realizzazione dell’edificio sull’area privata.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione occupa e trasforma un bene privato in esecuzione di un procedimento espropriativo senza emanare tempestivamente il decreto di esproprio, l’occupazione diviene illegittima alla scadenza del termine per il compimento delle espropriazioni e sorge l’obbligo di regolarizzare la situazione mediante restituzione e ripristino, oppure mediante acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
- L’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 è una facoltà discrezionale dell’amministrazione e non può essere imposta dal giudice; fino al suo eventuale esercizio, il proprietario ha diritto alla restituzione del bene previa riduzione in pristino.
- La reiterata mancata esecuzione da parte dell’amministrazione degli ordini istruttori del giudice amministrativo consente di trarre argomenti di prova, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., a favore dei fatti allegati dal ricorrente, quando l’amministrazione non chiarisca l’esistenza, lo smarrimento o l’esito delle ricerche documentali e non fornisca elementi contrari.
- L’occupazione illegittima successiva alla scadenza del periodo di occupazione legittima costituisce illecito permanente, che si rinnova giorno per giorno fino alla restituzione del bene o alla sua acquisizione sanante.
- Il danno da perdita temporanea della disponibilità del bene può essere liquidato equitativamente mediante il saggio degli interessi legali applicato al valore venale del bene, determinato con riferimento all’inizio dell’occupazione illegittima e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte e applicazione degli interessi legali dalla sentenza fino all’effettivo rilascio.
Come è indicizzato
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