Cassazione Penale, Sentenza n. 49698/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione proposta dal difensore per più censure: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 152, comma 3, c.p. e 90-bis, comma 1, c.p.p. (contestazione che la Corte d'appello non avrebbe verificato l'effettiva volontà punitiva della persona offesa e che la mancata costituzione di parte civile equivalga a remissione tacita della querela); 2) questione di incostituzionalità degli stessi articoli per presunta violazione dell'art. 3 Cost.; 3) errata qualificazione del fatto contestato al capo 2 come furto aggravato (contestazione della rimozione dei dispositivi antitaccheggio e della corrispondenza probatoria); 4) richiesta di derubricazione della rapina aggravata a furto semplice e minaccia, sostenendo la non unità dell'azione; 5) vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e all'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: ha escluso che vi fosse un onere del giudice di verificare la persistenza della volontà punitiva della persona offesa, richiamando la riforma (L. 150/22 e art. 85 d.lgs. n.150/22) e la giurisprudenza; ha respinto l'eccezione di incostituzionalità ritenendo distinta la querela dalla costituzione di parte civile; ha confermato la valutazione del giudice di merito circa la qualificazione del furto aggravato e dell'unicità della condotta di rapina; ha altresì ritenuto congrua la dosimetria della pena e le valutazioni sulla recidiva e sulle attenuanti generiche. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla trattazione con contraddittorio cartolare; indica la modalità procedurale con cui si è proceduto in Cassazione
La Corte interpreta la norma nel senso che non impone un onere officioso al giudice di appello di verificare la perdurante volontà punitiva dell'offeso quando è instaurato il giudizio abbreviato; la mancata costituzione di parte civile non equivale automaticamente a remissione tacita della querela
art. 90-bis, comma 1, cod. proc. pen. (lett. n.bis)
Riferita alla previsione della remissione tacita della querela per mancata comparizione della persona offesa come testimone; la Corte esclude che questa previsione imponga una verifica generalizzata della volontà punitiva se la persona offesa non si è costituita parte civile
L. 150/2022 e art. 85 d.lgs. n. 150/2022
La riforma esclude l'obbligo per l'autorità giudiziaria di sollecitare la persona offesa a mantenere la querela; perciò non grava sul giudice un onere di verifica della volontà punitiva in mancanza di esplicita iniziativa dell'ufficio
art. 3 Cost.
Richiamato nell'eccezione di incostituzionalità: la Corte respinge la tesi del contrasto, ritenendo coerente la differenziazione tra querela (atto d'impulso punitivo) e costituzione di parte civile (atto volto al ristoro del danno)
Richiamato come possibile derubricazione a furto minore; la Corte conferma però la qualificazione di furto aggravato sulla base degli elementi di fatto valutati dai giudici di merito
Utilizzato in sede di dosimetria per giustificare l'incremento della pena per la continuazione e le modalità della condotta; la Corte ritiene congrua la valutazione dei giudici di merito
Massime di principio
- La mancata costituzione di parte civile non equivale automaticamente a remissione tacita della querela: la querela è atto distinto dalla costituzione per il risarcimento e la volontà punitiva va valutata sul presupposto della normativa vigente e della concreta iniziativa della persona offesa
- Dopo la riforma (L.150/22) non grava sul giudice un obbligo generale di sollecitare o verificare la persistenza della querela; l'assenza di iniziativa della persona offesa non implica automaticamente l'estinzione del processo
- In Cassazione i rilievi di fatto e la riconsiderazione alternativa delle prove (es. ricostruzioni diverse sull'esistenza di dispositivi antitaccheggio rimossi) sono difficilmente accolti se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e logica
- La qualificazione del fatto (furto semplice vs furto aggravato; rapina unitaria vs autonome azioni di furto e minaccia) dipende dall'analisi unitaria della condotta, dell'intento e dell'elemento soggettivo: quando i giudici di merito riconoscono l'unitarietà con motivazione adeguata, la Cassazione non derubrica
- Le questioni di dosimetria della pena e di ricadute della recidiva sono valutazioni tecniche dei giudici di merito: la Corte di legittimità interviene solo se vi è palese travisamento o violazione di legge
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