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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49698/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione proposta dal difensore per più censure: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 152, comma 3, c.p. e 90-bis, comma 1, c.p.p. (contestazione che la Corte d'appello non avrebbe verificato l'effettiva volontà punitiva della persona offesa e che la mancata costituzione di parte civile equivalga a remissione tacita della querela); 2) questione di incostituzionalità degli stessi articoli per presunta violazione dell'art. 3 Cost.; 3) errata qualificazione del fatto contestato al capo 2 come furto aggravato (contestazione della rimozione dei dispositivi antitaccheggio e della corrispondenza probatoria); 4) richiesta di derubricazione della rapina aggravata a furto semplice e minaccia, sostenendo la non unità dell'azione; 5) vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e all'aumento per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: ha escluso che vi fosse un onere del giudice di verificare la persistenza della volontà punitiva della persona offesa, richiamando la riforma (L. 150/22 e art. 85 d.lgs. n.150/22) e la giurisprudenza; ha respinto l'eccezione di incostituzionalità ritenendo distinta la querela dalla costituzione di parte civile; ha confermato la valutazione del giudice di merito circa la qualificazione del furto aggravato e dell'unicità della condotta di rapina; ha altresì ritenuto congrua la dosimetria della pena e le valutazioni sulla recidiva e sulle attenuanti generiche. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato in relazione alla trattazione con contraddittorio cartolare; indica la modalità procedurale con cui si è proceduto in Cassazione

  • art. 152, comma 3, cod. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che non impone un onere officioso al giudice di appello di verificare la perdurante volontà punitiva dell'offeso quando è instaurato il giudizio abbreviato; la mancata costituzione di parte civile non equivale automaticamente a remissione tacita della querela

  • art. 90-bis, comma 1, cod. proc. pen. (lett. n.bis)

    Riferita alla previsione della remissione tacita della querela per mancata comparizione della persona offesa come testimone; la Corte esclude che questa previsione imponga una verifica generalizzata della volontà punitiva se la persona offesa non si è costituita parte civile

  • L. 150/2022 e art. 85 d.lgs. n. 150/2022

    La riforma esclude l'obbligo per l'autorità giudiziaria di sollecitare la persona offesa a mantenere la querela; perciò non grava sul giudice un onere di verifica della volontà punitiva in mancanza di esplicita iniziativa dell'ufficio

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nell'eccezione di incostituzionalità: la Corte respinge la tesi del contrasto, ritenendo coerente la differenziazione tra querela (atto d'impulso punitivo) e costituzione di parte civile (atto volto al ristoro del danno)

  • art. 626 cod. pen.

    Richiamato come possibile derubricazione a furto minore; la Corte conferma però la qualificazione di furto aggravato sulla base degli elementi di fatto valutati dai giudici di merito

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Utilizzato in sede di dosimetria per giustificare l'incremento della pena per la continuazione e le modalità della condotta; la Corte ritiene congrua la valutazione dei giudici di merito

Massime di principio

  • La mancata costituzione di parte civile non equivale automaticamente a remissione tacita della querela: la querela è atto distinto dalla costituzione per il risarcimento e la volontà punitiva va valutata sul presupposto della normativa vigente e della concreta iniziativa della persona offesa
  • Dopo la riforma (L.150/22) non grava sul giudice un obbligo generale di sollecitare o verificare la persistenza della querela; l'assenza di iniziativa della persona offesa non implica automaticamente l'estinzione del processo
  • In Cassazione i rilievi di fatto e la riconsiderazione alternativa delle prove (es. ricostruzioni diverse sull'esistenza di dispositivi antitaccheggio rimossi) sono difficilmente accolti se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e logica
  • La qualificazione del fatto (furto semplice vs furto aggravato; rapina unitaria vs autonome azioni di furto e minaccia) dipende dall'analisi unitaria della condotta, dell'intento e dell'elemento soggettivo: quando i giudici di merito riconoscono l'unitarietà con motivazione adeguata, la Cassazione non derubrica
  • Le questioni di dosimetria della pena e di ricadute della recidiva sono valutazioni tecniche dei giudici di merito: la Corte di legittimità interviene solo se vi è palese travisamento o violazione di legge

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