Cassazione Penale, Ordinanza n. 08431/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato, deducendo due questioni: da un lato, la pretesa illegittimità del mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi un bilanciamento favorevole all'imputato; dall'altro, l'omessa applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata, dichiarando inammissibile il ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che aveva escluso la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, poiché l'art. 69, comma 4, c.p. vieta tale prevalenza. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha rilevato che la relativa questione non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando la norma era già vigente al momento della decisione di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; il giudice non può effettuare un bilanciamento favorevole all'imputato in presenza di tale aggravante.
Disciplina la recidiva reiterata, quale circostanza aggravante ostativa al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la disposizione era già vigente al momento della sentenza di appello.
Preclude la deduzione in cassazione di questioni non tempestivamente prospettate nei gradi precedenti quando erano già deducibili.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
artt. 3, 25 e 27 Cost.
Richiamati solo ai fini della questione di legittimità costituzionale della disciplina sul bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva reiterata, ritenuta manifestamente infondata.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il criterio di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In presenza di recidiva reiterata, il giudice non può riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, poiché il divieto di prevalenza stabilito dall'art. 69, comma 4, c.p. opera in modo vincolante.
- La questione relativa alla particolare tenuità del fatto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se la relativa disciplina era già applicabile nel giudizio di appello e il motivo era deducibile in quel momento.
- La deducibilità in cassazione è preclusa per le questioni che avrebbero dovuto essere prospettate nei gradi di merito, in applicazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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