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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35717/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due soggetti ritenuti responsabili in appello del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, per avere posto in commercio capi di abbigliamento e calzature recanti etichette con la dicitura "made in Italy" e con l'ulteriore indicazione che il capo era stato prodotto interamente in Italia, nonostante le stampigliature interne attestassero la produzione in Cina. In cassazione deducono: 1) vizio di motivazione sull'idoneità decettiva delle etichette, sostenendo che sui prodotti fossero presenti anche indicazioni vere, come "made in china", tali da escludere l'inganno; 2) omessa concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, per uno dei ricorrenti, richiesta di riduzione della pena in ragione del ruolo di mero lavoratore alle dipendenze dell'altro; 3) vizio di motivazione nella commisurazione della pena, perché il giudice avrebbe valorizzato anche il numero elevato di prodotti già etichettati ma non ancora posti in vendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la prima doglianza sollecitasse una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità e che la motivazione di merito avesse già adeguatamente spiegato la capacità ingannatoria delle etichette recanti la falsa indicazione di origine italiana. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha rilevato che il giudice di merito aveva escluso la minima offensività in ragione della quantità di merce in vendita con etichette false e dell'ingente numero di etichette pronte all'uso, dunque con motivazione congrua. Sul trattamento sanzionatorio ha osservato che la determinazione della pena è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione immune da vizi logico-giuridici e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva giustificato la pena uguale per entrambi anche richiamando il ruolo dell'altro ricorrente quale rappresentante legale e le sue ammissioni circa l'impartizione di direttive ai dipendenti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 517 c.p.

    Costituisce il titolo di reato contestato: vendita di prodotti industriali con segni mendaci idonei a ingannare il consumatore sull'origine o provenienza della merce.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità richiede una valutazione complessiva positiva dei presupposti; il diniego può derivare anche dalla negatività di uno solo dei criteri indicati nel primo comma, come la non minima offensività del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 615 c.p.p.

    null

  • art. 192 c.p.p.

    null

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, salvo che si denunci un vizio realmente riconducibile ai limiti del controllo di cassazione.
  • La presenza, accanto a una falsa indicazione, di altre diciture veritiere non esclude di per sé l'idoneità decettiva del segno mendace, ove il giudice di merito abbia motivato sulla concreta capacità ingannatoria verso una parte dei consumatori.
  • La particolare tenuità del fatto è preclusa quando il giudice di merito motivi in modo non illogico sulla non minima offensività della condotta, potendo valorizzare la quantità dei beni coinvolti e la predisposizione di ulteriori strumenti per la prosecuzione della condotta.
  • La commisurazione della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante o logicamente incongrua; se il giudice di merito spiega la proporzione della sanzione con riferimento ai ruoli degli imputati e alla gravità concreta del fatto, il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per la Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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