Cassazione Penale, Sentenza n. 38101/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Clivio impugna la sentenza della Corte d'appello di Perugia relativa a fatti del 18/10/2013 originariamente qualificati come furto con destrezza (art. 624 e art. 625 n.4 c.p.). Denuncia tre principali censure: 1) assenza della condizione di procedibilità del reato dopo la derubricazione in furto semplice (perseguibile a querela), sostenendo che la persona offesa non abbia espresso volontà di querela; 2) invalidità del riconoscimento fotografico perché effettuato senza verbale e su iniziativa della polizia giudiziaria; 3) vizi della motivazione, in quanto la condanna si fonderebbe solo sulle contraddittorie dichiarazioni della parte offesa; infine deduce la prescrizione del reato, dato il decorso di sette anni e sei mesi dalla consumazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al riconoscimento fotografico e alla valutazione della attendibilità della persona offesa: i giudici del merito hanno valutato congruamente la fotografia e la circostanza che la vittima conosceva l'imputato, oltre alla nitidezza e comparabilità delle foto. Quanto alla procedibilità, la Corte ha ritenuto che dagli atti emergesse chiaramente la volontà punitiva della parte offesa (denuncia integrata e successivi comportamenti processuali e deposizioni), sicché non sussisteva difetto di querela nonostante la derubricazione in furto semplice. Sulla prescrizione è stato ricordato che, poiché il ricorso è inammissibile, la Cassazione non può rilevare d'ufficio l'estinzione per prescrizione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto; utilizzata per inquadrare il fatto come reato di furto che, se derubricato a furto semplice, è perseguibile a querela di parte.
art. 625 n. 4 cod. pen.
Aggravante della destrezza; la Corte di merito l'ha esclusa, con conseguente derubricazione in furto semplice, ma la Cassazione ha ritenuto che ciò non determinasse automaticamente l'improcedibilità se emerge la volontà della parte offesa di perseguire.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di dedurre un 'error in procedendo' e di essere giudice anche del fatto; richiamato per spiegare la possibilità di esaminare gli atti per verificare la doglianza sul difetto di procedibilità.
art. 627 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto della correttezza del rispetto del principio di diritto in caso di rinvio; la Corte ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale fosse immune da vizi censurabili in cassazione.
art. 129 e art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione all'impossibilità di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione quando il ricorso per cassazione è inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità, specie per valutare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La derubricazione di un reato aggravato in reato perseguibile a querela non determina automaticamente l'improcedibilità: la volontà di perseguire può essere desunta anche da atti e comportamenti successivi della parte offesa e da integrazioni della denuncia.
- La querela per i reati perseguibili a querela segue il principio della libertà di forma: non sono richieste formalità sacramentali; è sufficiente che la volontà punitiva emerga in modo chiaro dal complesso degli atti (anche dalla denuncia integrativa e dal comportamento processuale).
- I riconoscimenti fotografici eseguiti nelle indagini possono assumere valore probatorio se valutati dai giudici del merito come attendibili (foto nitide, soggetto noto alla vittima, congruità del confronto), anche se l'attività non è risultata formalizzata con verbale, purché vi sia congrua motivazione che giustifichi l'affidamento.
- La Corte di cassazione, quando è chiamata a decidere un 'error in procedendo' (art. 606 c.p.p.), può esaminare il fatto e gli atti processuali; tuttavia, se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Cassazione non può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione.
- Presentare un ricorso di cassazione non fondato può comportare la condanna alle spese e sanzioni economiche; è importante che il ricorso esponga vizi rilevanti e ammissibili per evitare la declaratoria di inammissibilità.
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