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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20662/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione dell’indennità di esproprio e dell’indennità di occupazione legittima relativa a terreni ubicati nel Comune di L’Aquila e utilizzati per la realizzazione del piano C.A.S.E. dopo il sisma del 6 aprile 2009. I proprietari avevano proposto opposizione alla stima provvisoria e definitiva delle indennità. La Corte d’appello aveva liquidato l’indennità di esproprio con riferimento alla data del decreto di esproprio del 30 settembre 2015, ma valutando i terreni secondo la destinazione urbanistica agricola esistente alla data del sisma, e non secondo la sopravvenuta destinazione conseguente alla localizzazione delle aree per i moduli abitativi provvisori. I ricorrenti hanno impugnato tale criterio, sostenendo che l’indennità dovesse essere calcolata considerando la presunta edificabilità acquisita per effetto del decreto commissariale di localizzazione dell’11 maggio 2009 o dell’immissione in possesso del 15 maggio 2009, in applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 327 del 2001, e hanno inoltre contestato l’applicabilità ratione temporis dell’art. 2, comma 6, del d.l. n. 39 del 2009, convertito in l. n. 77 del 2009, assumendo che tale norma fosse successiva ai fatti e operasse solo per occupazioni d’urgenza posteriori alla conversione. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese disposta dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che l’art. 2, comma 6, del d.l. n. 39 del 2009 impone di determinare l’indennità tenendo conto delle destinazioni urbanistiche anteriori al 6 aprile 2009, sicché i terreni andavano valutati come agricoli, secondo il PRG vigente all’epoca del sisma, senza considerare la sopravvenuta localizzazione in deroga delle aree per il piano C.A.S.E., la quale integra un vincolo preordinato all’espropriazione e non un vincolo conformativo rilevante ai fini della stima. Ha inoltre precisato che la norma speciale non viola l’art. 32 d.P.R. n. 327 del 2001, ma ne costituisce attuazione, poiché tale disposizione consente di tener conto dei soli vincoli non espropriativi e salva i criteri speciali previsti dalla legge. Quanto alle spese, la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione di merito sull’apprezzamento compiuto dai giudici di merito circa la novità della questione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità e con atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 6, d.l. 28 aprile 2009, n. 39, convertito in l. 24 giugno 2009, n. 77

    "tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009"

    Per le occupazioni d’urgenza e le espropriazioni funzionali al piano C.A.S.E. l’indennità va determinata considerando la destinazione urbanistica dei terreni anteriore al sisma, senza valorizzare gli effetti della localizzazione in deroga e del vincolo espropriativo sopravvenuto.

  • art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    "l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio"

    La valutazione va compiuta alla data del decreto di esproprio, ma tenendo conto solo dei vincoli non aventi natura espropriativa e salvi gli specifici criteri previsti dalla legge; non si considerano gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e dell’opera pubblica.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come parametro sulla regolazione delle spese, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare un riesame del merito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di compensazione delle spese; la motivazione fondata sulla novità della questione è stata considerata apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nelle espropriazioni disposte per finalità straordinarie connesse a eventi calamitosi, la legge speciale può imporre che la stima del bene avvenga avendo riguardo alla destinazione urbanistica anteriore all’evento, così sterilizzando gli aumenti di valore dipendenti dalla stessa decisione pubblica di destinare l’area all’intervento emergenziale.
  • La localizzazione di un’area per la realizzazione di opere pubbliche o emergenziali che comporti variante urbanistica e vincolo preordinato all’espropriazione non incide, di regola, sul valore indennizzabile come se introducesse una edificabilità utile alla stima, poiché tale vincolo deve essere neutralizzato nella determinazione dell’indennità.
  • L’art. 32 d.P.R. n. 327 del 2001 va applicato nel senso che la valutazione dell’immobile espropriato avviene alla data del decreto ablatorio, ma senza tener conto dei vincoli espropriativi o degli effetti dell’opera pubblica, e con salvezza dei criteri speciali stabiliti da leggi settoriali.
  • Le censure in cassazione che investono la compensazione delle spese non sono ammissibili quando mirano soltanto a rimettere in discussione la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla novità o particolarità della questione trattata.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareEspropriazione forzataSpese di lite
RamiImmobiliareEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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