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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36004/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Potenza aveva revocato 180 giorni di liberazione anticipata, relativi a quattro semestri concessi con provvedimenti dei Magistrati di sorveglianza di Viterbo e Bari per periodi compresi tra il 28 novembre 2011 e il 28 novembre 2013. La revoca era fondata sulla condanna irrevocabile per reati associativi mafiosi e di narcotraffico commessi, secondo l’imputazione, dal 2011 al 2017, in costanza di detenzione per un precedente titolo esecutivo, con pena decorrente dal 31 ottobre 2011 al 5 giugno 2014. Il condannato ha dedotto violazione dell’art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta associativa a lui attribuita era anteriore al 28 novembre 2011, o comunque commessa nei primi mesi del 2011 quando era libero, e che la contestazione temporale «aperta» non dimostrava la commissione del reato durante i periodi cui si riferiva il beneficio. Ha inoltre lamentato che le dichiarazioni dei collaboratori non individuassero con precisione la data delle condotte e che il Tribunale non avesse adeguatamente valorizzato la sua partecipazione all’opera rieducativa intrapresa in carcere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la decisione del Tribunale di sorveglianza, che aveva valutato fatti accertati con sentenza irrevocabile e riferibili ai periodi detentivi interessati dalla liberazione anticipata. In particolare, la captazione del 15 novembre 2012, insieme alla conferma del collaboratore, documentava la percezione da parte del condannato del mantenimento erogato dal clan, elemento indicativo della partecipazione associativa durante la detenzione e incompatibile con il beneficio. La Corte ha inoltre rilevato che la datazione della condotta associativa non era stata contestata nel giudizio di merito, nel quale erano stati abbandonati i motivi di appello sulla responsabilità; le censure svolte in sorveglianza risultavano quindi generiche perché non si confrontavano con il giudicato. È stata giudicata meramente assertiva anche la doglianza relativa alla mancata valorizzazione del percorso detentivo, in contrasto con l’accertata partecipazione al reato durante il periodo di osservazione.

Norme richiamate

  • art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354

    a fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, spetta al tribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o a una occasionale manifestazione di devianza

    La revoca richiede una valutazione individualizzata del tribunale di sorveglianza sull’incidenza del delitto non colposo commesso durante l’esecuzione della pena sull’opera rieducativa, sul recupero manifestato e sulla riconducibilità del fatto al fallimento di tale opera oppure a una devianza occasionale.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La revoca della liberazione anticipata per un delitto non colposo commesso durante l’esecuzione della pena presuppone che il tribunale di sorveglianza valuti l’incidenza del fatto sull’opera rieducativa, il grado di recupero manifestato e se il reato riveli il fallimento dell’opera oppure una devianza occasionale.
  • La partecipazione a un’associazione criminale durante il periodo di detenzione può essere desunta da elementi probatori che attestino la permanenza del contributo associativo, anche attraverso la percezione del mantenimento erogato dal gruppo; tale partecipazione può risultare incompatibile con la liberazione anticipata riferita al periodo interessato.
  • Nel procedimento di sorveglianza non è sufficiente contestare genericamente la collocazione temporale di una condotta già accertata con sentenza irrevocabile, se la relativa datazione non è stata contestata nel giudizio di merito e le doglianze non si confrontano con il giudicato.
  • La deduzione della regolarità formale del percorso detentivo non è, da sola, sufficiente a contrastare la revoca quando sia stato accertato che il condannato ha partecipato al reato associativo proprio durante il periodo di osservazione.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipata
RamiEsecuzione penale

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