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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33535/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva due motivi principali: 1) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di S.I.T. del 25/06/2017 per violazione degli artt. 63 e 64 c.p.p. e dell'art. 350 c.p.p., sostenendo che al momento dell'escussione erano già stati acquisiti elementi di reità e che quindi il Calisti avrebbe dovuto essere previamente avvertito ex art. 64 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. con riferimento alla sussistenza del reato di truffa (art. 640 c.p.) che, secondo il ricorrente, sarebbe dovuto essere assorbito dalla fattispecie più specifica di falsificazione/indebita utilizzazione di carte di credito (art. 55 D.Lgs. 231/2007 o art. 493-ter c.p.), richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 22902/2001 sul rapporto tra indebito utilizzo della carta e truffa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la questione inammissibile o improcedibile in cassazione poiché l'inutilizzabilità, come dedotta, richiedeva accertamenti di merito non sollevati in sede di appello e, comunque, il motivo non supera la "prova di resistenza": anche eliminando le dichiarazioni rese nell'S.I.T., rimaneva un consistente quadro probatorio costituito dalle operazioni bancarie (uso di carte di credito contraffatte, accrediti sul conto corrente e successivo rilascio di assegni circolari). Sul secondo motivo la Corte ha affermato che non è applicabile l'assorbimento della truffa quando, come nel caso di specie, all'uso di carte contraffatte seguono successive e autonome condotte (rilascio e monetizzazione di assegni circolari) tese a ottenere il profitto illecito: sussiste pertanto il concorso di reati (possesso/uso di carte contraffatte e truffa). Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 493-ter cod.pen. (ex art. 55 D.Lgs. 231/2007)

    Configurata come fattispecie di falsificazione/possesso/indebito utilizzo di carte di credito contraffatte: la Corte ha ritenuto che tale condotta fosse elemento autonomo rispetto ad ulteriori azioni volte a monetizzare il profitto illecito.

  • art. 640 cod.pen. (truffa)

    Applicata in relazione alla successiva condotta autonoma di ottenere la monetizzazione delle somme accreditate (rilascio e negoziazione di assegni circolari), integrando un danno distinto all'istituto di credito.

  • artt. 63 e 64 cod.proc.pen.

    Riguardano gli avvertimenti al soggetto che rende dichiarazioni e le condizioni di escussione: il ricorso lamentava violazioni di tali norme ma la Corte ha ritenuto che la questione richiedesse accertamenti di merito e non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione.

  • art. 350 cod.proc.pen.

    Riferita alla inutilizzabilità delle dichiarazioni; la Corte ha osservato che l'eventuale accertamento di inutilizzabilità comporta valutazioni di fatto e dunque deve essere dedotto e trattato in appello.

  • art. 606 cod.proc.pen. (lett. b) e lett. c))

    Limita l'esame della Corte di Cassazione alle questioni di diritto (lett. b) e consente il censimento di violazioni procedurali previste (lett. c)); la Corte ha richiamato tale limite per escludere che potessero essere sollevate in cassazione questioni che richiedono accertamenti di merito non svolti in appello.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

  • Sez. U, n. 22902/2001 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)

    Pronuncia richiamata dal ricorrente che afferma che, in certe ipotesi, l'indebito utilizzo della carta di credito con artifici può assorbire la truffa; la Corte di Cassazione ha precisato però che quel principio si applica quando si tratta della stessa operazione identificabile come unica condotta, mentre non opera se sono presenti condotte successive e autonome.

  • Sez. 2, n. 11699/2012 (giurisprudenza)

    Richiamata dalla Corte per confermare la possibilità di concorso tra reato di falsificazione/indebita utilizzazione di carte di credito e reato di truffa quando sussistano distinte condotte e non una unica operazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione esamina in via principale questioni di diritto: questioni che richiedono accertamenti di fatto o valutazioni di merito non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione e devono essere dedotte in appello.
  • L'inutilizzabilità di dichiarazioni rese dall'imputato (es. in S.I.T.) deve essere tempestivamente eccepita nelle fasi processuali di merito; se non eccepita in appello, la relativa valutazione rischia di essere inammissibile in cassazione.
  • Anche se alcune prove fossero escluse (p.es. dichiarazioni dell'imputato), la sentenza può reggere se permangono altri elementi probatori autonomi e decisivi (p.es. documentazione bancaria, movimenti e accrediti).
  • Non sempre la fattispecie di truffa è assorbita dall'indebito utilizzo o falsificazione di carte di credito: se le condotte per ottenere e poi monetizzare il profitto illecito sono temporaneamente e materialmente distinte e implicano ulteriori artifici o raggiri, può configurarsi il concorso di reati.
  • La giurisprudenza di merito e di legittimità distingue tra un'unica condotta complessa (che può rientrare nella fattispecie specializzante) e la sequenza di atti autonomi: nella pratica processuale è fondamentale descrivere e contestare tempestivamente questa distinzione per evitare la duplicazione o l'assorbimento delle fattispecie.

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