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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39161/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 24/02/2025 che aveva confermato la pronuncia del GUP del Tribunale di Lucca del 01/07/2019 con la quale erano stati ritenuti colpevoli, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (anni 2013-2016). I motivi di ricorso alla Cassazione contestavano: (a) il calcolo della prescrizione (sostenevano che i reati erano già prescritti); (b) la carenza e l'illogicità della motivazione della Corte di Appello, in particolare l'errata relazione tra la condotta di terzi (Ferri/Vincenzo) e quella degli imputati e l'assenza di prova certa dell'effettivo acquisto o utilizzo del materiale fatturato; (c) per Mormile, la mancata dimostrazione della consapevolezza circa l'inesistenza delle operazioni e l'errata decorrenza del termine prescrizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per le seguenti ragioni: le doglianze sulla responsabilità sostanzialmente sollecitavano una rivalutazione del merito e delle prove, rimessa ai giudici di merito, senza dedurre vizi di motivazione manifesti, contraddittori o illogici; la motivazione della Corte di Appello è stata ritenuta logica e coerente (la società "Edilizia s.r.l." risultava priva di struttura, depositi, mezzi e personale, circostanze indicative dell'inesistenza delle forniture contestate, e i ricorrenti non produssero elementi contrari). I motivi sulla prescrizione sono stati considerati generici e infondati: la Corte di Appello aveva correttamente computato i termini includendo i periodi di sospensione (per complessivi 231 giorni dal 12/11/2018 al 01/07/2019), determinando il termine di scadenza al 29/04/2025; la precedente pronuncia di annullamento della Cassazione del 04/04/2024 non aveva considerato tali periodi di sospensione. Essendo i ricorsi inammissibili, è stato escluso il formarsi di un valido rapporto di impugnazione che avrebbe consentito di rilevare cause di non punibilità sopravvenute (quali la prescrizione maturata dopo il ricorso). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che incrimina l'uso di fatture per operazioni inesistenti per evadere imposte; la Corte l'ha applicata ritenendo che le operazioni indicate nelle fatture non fossero reali alla luce della struttura inesistente della società emittente.

  • artt. 157, primo comma e 161, secondo comma cod. pen.; art. 17, comma 1-bis d.lgs. n. 74/2000

    «Quanto alla prescrizione del reato - eccepita da più ricorrenti - il cui rilievo potrebbe prevalere sulla riscontrata violazione processuale, deve osservarsi che la stessa non è decorsa, giacché il più risalente reato, ex art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, è contestato come commesso il 10 settembre 2014; da tale data devono computarsi, quanto meno, complessivi dieci anni, ai sensi degli artt. 157, primo comma, 161, secondo comma, cod. pen. e 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, che andranno a scadere il 10 settembre 2024».

    I termini di prescrizione vanno calcolati tenendo conto anche delle sospensioni previste (es. per richieste difensive e atti collegati), perciò la mera indicazione della data di decorrenza non basta se intervenute sospensioni che ne allungano la scadenza.

  • art. 606 c.p.p. lett. c) ed e)

    Richiami alle categorie di motivi di impugnazione in Cassazione (nullità per inosservanza di norme processuali e vizio della motivazione); la Corte ha ritenuto le doglianze genericamente formulate e non rientranti nei profili di nullità o di manifesta illogicità richiesti per l'ammissibilità.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la declaratoria di cause di non punibilità; la Corte ha richiamato il principio per ricordare che l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione del valido rapporto di impugnazione necessario per rilevare cause di estinzione sopravvenute (tra cui la prescrizione maturata dopo il ricorso).

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in sede penale non può rivedere liberamente la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito: le censure che puntano a una diversa valutazione logica delle stesse sono, di regola, inammissibili salvo profili di motivazione manifestamente illogici o contraddittori su punti essenziali.
  • Nelle contestazioni di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, è cruciale dimostrare la reale esistenza delle forniture (documentazione di acquisto, giacenze, sopralluoghi, mezzi e personale impiegato): l'assenza di struttura aziendale del fornitore costituisce elemento grave per dedurre la fittizietà delle fatture.
  • Il calcolo della prescrizione richiede l'inclusione di eventuali periodi di sospensione del decorso (domande difensive, richieste istruttorie, sospensioni previste dalla legge); le difese devono proporre conteggi precisi e motivati per contestare i calcoli del giudice.
  • Le impugnazioni devono individuare vizi di diritto o vizi di motivazione manifesti (mancanza, contraddittorietà o illogicità manifesta): critiche generiche alla persuasività della motivazione o alla valutazione delle prove sono normalmente inammissibili.
  • Se un motivo di estinzione (es. prescrizione sopravvenuta) matura dopo la proposizione del ricorso, l'inammissibilità dello stesso può impedire la sua rilevazione; pertanto è strategico sollevare tempestivamente le eccezioni di prescrizione e curare l'iter impugnatorio per non precludere il riconoscimento successivo.

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