Ordinanza n. 3271/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto di revoca del nulla osta avente ad oggetto “autorizzazione all'ingresso sul Territorio Nazionale per motivi di lavoro subordinato”, emesso dalla Prefettura di Roma-Sportello Unico per l'Immigrazione - in data 25 febbraio 2024, notificato al ricorrente in pari data;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, motivato dalla mancata integrazione della certificazione di idoneità alloggiativa
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui la Prefettura di Roma ha revocato il nulla osta relativo all'autorizzazione all'ingresso sul territorio nazionale per lavoro subordinato. La revoca è stata adottata perché, all'esito della fase procedimentale, permaneva il motivo ostativo relativo al requisito alloggiativo: il ricorrente non aveva integrato la certificazione di idoneità alloggiativa, con conseguente inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 22, comma 2, del testo unico sull'immigrazione. In giudizio, inoltre, il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza del requisito alloggiativo, ritenuto necessario per la registrazione del primo ingresso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Sulla base della documentazione disponibile, ha ritenuto che la mancata integrazione della certificazione di idoneità alloggiativa e la mancata dimostrazione, anche in sede giudiziale, della sussistenza del requisito impedissero di ravvisare una ragionevole fondatezza delle censure contro la revoca del nulla osta. Non risulta svolta una specifica valutazione sul periculum in mora, essendo sufficiente il difetto del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
autorizzazione all'ingresso sul Territorio Nazionale per motivi di lavoro subordinato
La mancata integrazione della certificazione di idoneità alloggiativa determina l'inammissibilità della domanda e giustifica la revoca del nulla osta concesso, ove il requisito alloggiativo permanga non dimostrato.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; l'istanza è stata respinta per difetto del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nel procedimento finalizzato all'ingresso di un cittadino straniero in Italia per lavoro subordinato, la certificazione di idoneità alloggiativa costituisce un requisito necessario per la registrazione del primo ingresso; la sua mancata integrazione può determinare l'inammissibilità della domanda e la revoca del nulla osta già concesso.
- In sede cautelare, la mancata dimostrazione del requisito sostanziale posto a fondamento del provvedimento impugnato esclude il fumus boni iuris e giustifica il rigetto della domanda di sospensione, senza necessità di accertare ulteriormente il periculum in mora.
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