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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17465/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (intermediario)

La controversia

La società intermediaria ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la nullità di due operazioni di acquisto di obbligazioni argentine eseguite in favore di due clienti, con condanna dell’intermediario alla restituzione della somma pagata oltre interessi. La nullità era stata dichiarata perché il giudice di merito aveva ritenuto invalido il contratto-quadro di investimento, sul presupposto che le operazioni fossero state eseguite utilizzando un conto corrente e un deposito titoli diversi da quelli indicati nel contratto scritto, senza prova di una modifica formale del contratto stesso. Con i primi due motivi la ricorrente ha denunciato la violazione della disciplina sull’intermediazione mobiliare applicabile ratione temporis, sostenendo che l’indicazione del conto di appoggio e del deposito titoli non fosse elemento essenziale del contratto-quadro e che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito a tali dati il valore di requisiti di validità. Con il terzo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui aveva escluso la validità di una modifica delle modalità di esecuzione degli ordini impartita dal cliente per iscritto, per la sola mancanza di una formale adesione scritta dell’intermediario. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, affermando che, sotto la disciplina della l. n. 1/1991 e del regolamento Consob applicabile, l’indicazione del conto da cui attingere la provvista e del conto su cui depositare i titoli non costituisce requisito di validità del contratto di investimento; inoltre, una modifica delle modalità esecutive del rapporto può essere validamente pattuita con la forma scritta del cliente, non richiedendosi necessariamente la sottoscrizione scritta dell’intermediario, potendo il consenso di quest’ultimo desumersi anche da comportamenti concludenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello per nuovo esame e per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’intermediario, cassando la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinviando la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha escluso che, nella disciplina applicabile ai fatti, il contratto-quadro dovesse contenere a pena di nullità l’indicazione del conto corrente di appoggio e del deposito amministrato, e ha ritenuto che la modifica delle modalità di esecuzione degli ordini, se formalizzata per iscritto dal cliente, non richiedesse necessariamente una nuova sottoscrizione scritta dell’intermediario.

Norme richiamate

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1 disp. prel. c.c. nel motivo di ricorso, ma la Corte fonda la decisione sulla disciplina speciale di settore e sull’interpretazione letterale e funzionale delle norme sull’intermediazione mobiliare.

  • art. 23 t.u.f.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina dei requisiti formali del contratto quadro; la Corte precisa però che, per la vicenda esaminata, si applica ratione temporis la disciplina previgente della l. n. 1/1991.

  • art. 30 Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522

    Richiamato dal ricorrente per contestare la tesi della nullità; la Corte osserva che la disciplina applicabile al caso è quella precedente, ma richiama il tema della forma scritta in chiave funzionale e non strutturale.

  • l. 2 gennaio 1991, n. 1

    È la disciplina ratione temporis applicabile al contratto-quadro del 1992; la Corte ne ricava che il contratto scritto deve indicare natura dei servizi, modalità di svolgimento e remunerazione, senza prevedere come elemento essenziale il conto di appoggio o il deposito titoli.

  • art. 6 l. 2 gennaio 1991, n. 1

    Stabilisce doveri di diligenza, correttezza e professionalità dell’intermediario, nonché il requisito del contratto scritto con indicazione della natura dei servizi, modalità di svolgimento, remunerazione e altre condizioni particolari; la Corte esclude che vi rientri, come requisito essenziale, l’indicazione del conto corrente e del deposito titoli.

  • art. 7 Reg. Consob 2 luglio 1991, n. 5387

    Prevede che il contratto specifichi le modalità di impartizione degli ordini, le altre condizioni convenute e gli eventuali obblighi di deposito di titoli o copertura in contanti; la Corte ne deduce che tali elementi possono essere pattuiti, ma non integrano requisiti di validità necessari del contratto-quadro.

  • art. 30, secondo comma, lett. b), Reg. Consob n. 11522/1998

    Richiamato nel motivo di ricorso come disciplina formale delle modifiche contrattuali; la Corte precisa che il requisito formale va letto in chiave funzionale e che, nel caso concreto, la modifica delle modalità di esecuzione risultava validamente pattuita per iscritto dal cliente.

  • art. 23, primo comma, t.u.f.

    Richiamato dalla Corte in via analogica/rafforzativa con la giurisprudenza successiva, per ribadire che la forma scritta del contratto quadro ha funzione protettiva dell’investitore e non struttura sacramentale.

Massime di principio

  • Nel regime dell’intermediazione mobiliare previgente alla disciplina del t.u.f., il contratto-quadro scritto deve indicare gli elementi espressamente richiesti dalla normativa di settore, ma non può essere dichiarato nullo per la mancata indicazione di dati operativi che non siano espressamente previsti come requisiti essenziali, come il conto corrente di appoggio o il deposito titoli.
  • La forma scritta richiesta per il contratto-quadro di investimento ha funzione protettiva dell’investitore e va intesa in senso funzionale, non come formalismo strutturale assoluto.
  • Le clausole del contratto-quadro che regolano le modalità di esecuzione dei singoli ordini possono essere modificate con un nuovo accordo, senza che sia necessariamente richiesta la sottoscrizione scritta di entrambe le parti, potendo il consenso dell’intermediario risultare anche da comportamenti concludenti.
  • Se il cliente impartisce per iscritto istruzioni specifiche sulle modalità di regolazione della provvista e sulla destinazione dei titoli, tali istruzioni possono integrare un patto modificativo o aggiuntivo del contratto quadro, con validità non subordinata alla firma scritta dell’intermediario.
  • Nel valutare la validità del contratto di investimento, occorre distinguere tra elementi essenziali del regolamento contrattuale e mere modalità esecutive liberamente determinabili dalle parti anche di volta in volta.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziaria
RamiBancario e finanziario
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

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