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Sentenza

Sentenza n. 654/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - dei decreti, con cui la Prefettura – U.T.G. di Bologna – Sportello Unico per l’Immigrazione ha rigettato le istanze di rilascio del permesso di soggiorno per “attesa occupazione” presentate da Mahmood Kashif, Zaheer Muhammad e Ramzan Muhammad, istanze fondate sui nulla osta al lavoro subordinato n. P BO/L/Q/2022/100650, P BO/L/Q/2022/100649 e P BO/L/Q/2022/100651, richiesti dalla società T.in. Kapp s.r.l., via Gordini 22, Località Balzano, Bologna; - dei relativi preavvisi di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e delle osservazioni dei ricorrenti, ove non adeguatamente considerate; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di archiviazione delle pratiche di nulla osta e dei contratti di soggiorno relativi alla società T.in. Kapp s.r.l. e ai suddetti lavoratori; con contestuale domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti a ottenere un permesso di soggiorno per “attesa occupazione” della durata di almeno sei mesi e di condanna dell’Amministrazione al rilascio dei relativi permessi, con ogni consequenziale statuizione.

Giustizia amministrativa202600239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, connessi preavvisi di rigetto e ulteriori atti relativi ai nulla osta al lavoro e ai contratti di soggiorno

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i decreti prefettizi che avevano rigettato le loro istanze di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, fondate su nulla osta al lavoro subordinato richiesti da una società, chiedendo anche l'accertamento del diritto al rilascio dei permessi e la condanna dell'amministrazione. In precedenza il TAR aveva ordinato la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'amministrazione presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna. La parte ricorrente ha rinnovato la notifica a mezzo PEC, ma utilizzando l'indirizzo bologna@mailcert.avvocaturastato.it, non abilitato a ricevere notifiche processuali, anziché l'indirizzo ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it, risultante come corretto per le notifiche processuali. La questione decisiva ha riguardato quindi la validità della notificazione e la corretta instaurazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, la notificazione degli atti processuali a mezzo PEC debba essere effettuata agli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi e che l'indirizzo utilizzato dai ricorrenti non fosse abilitato alla ricezione delle notifiche. La notificazione è stata pertanto qualificata come nulla, con conseguente mancata corretta costituzione del contraddittorio e inammissibilità del ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.

  • art. 16-ter d.l. n. 179/2012

    L’art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012 impone la notifica a mezzo PEC agli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi, inclusi il REGINDE.

    La notificazione processuale via PEC deve essere effettuata all'indirizzo del destinatario risultante dai pubblici elenchi abilitati; l'utilizzo di un indirizzo non abilitato determina la nullità della notificazione.

Massime di principio

  • La notificazione degli atti processuali a mezzo PEC deve essere eseguita all'indirizzo del destinatario risultante dai pubblici elenchi abilitati, compreso il REGINDE, secondo quanto previsto dall'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012.
  • La notificazione effettuata presso un indirizzo PEC non abilitato a ricevere notifiche processuali è nulla e, ove non sia validamente rinnovata, impedisce la corretta instaurazione del contraddittorio e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La corretta individuazione dell'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato competente costituisce un onere della parte notificante, anche quando la notificazione sia stata disposta o rinnovata dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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