Cassazione Penale, Sentenza n. 31026/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un provvedimento cautelare applicato nei confronti di un indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, consistente negli arresti domiciliari rafforzati dal controllo elettronico. Il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza del G.I.P. e l'indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sia sulla gravità indiziaria sia sulle esigenze cautelari. In particolare, ha contestato l'attendibilità della persona offesa, sostenendo che le sue dichiarazioni sarebbero state incoerenti e poco credibili, che i riscontri valorizzati dal Tribunale sarebbero deboli, e che la ripresa della convivenza con l'indagato dimostrerebbe la non affidabilità delle accuse. Quanto alle esigenze cautelari, ha lamentato la mancanza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, evidenziando che, cessata la convivenza, non vi sarebbero stati ulteriori contatti significativi e che le minacce rivolte a terzi non sarebbero state percepite dalla persona offesa, la quale si trovava peraltro in una struttura protetta lontana dal luogo di residenza dell'indagato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo reiterativo e manifestamente infondato, osservando che i giudici di merito avevano motivato in modo coerente sulla credibilità della persona offesa, corroborata da ulteriori riscontri esterni (fotografie, referto medico, dichiarazioni della madre e della proprietaria dell'immobile). Ha inoltre affermato che la ripresa della convivenza, in un contesto di relazione connotata da vulnerabilità e dipendenza affettiva, non è di per sé indice di inattendibilità delle accuse e può anzi coesistere con una condotta maltrattante ciclica e ingravescente. La Corte ha poi rilevato che, alla luce del vincolo derivante dalla comune filiazione e della ricostruzione fattuale del caso, il delitto di maltrattamenti era configurabile anche dopo la cessazione della convivenza. Quanto al secondo motivo, lo ha giudicato reiterativo e specifico, confermando l'attualità del pericolo di reiterazione in ragione delle continue tensioni tra le parti e del quadro di aggressività progressiva; ha altresì ritenuto proporzionata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il delitto di maltrattamenti è ritenuto configurabile, nel caso concreto, anche dopo la cessazione della convivenza, poiché permane il vincolo derivante dalla comune filiazione; la Corte richiama inoltre l'orientamento secondo cui la fattispecie postula una pluralità di atti vessatori idonei a causare sofferenze fisiche o morali.
Le regole di valutazione ivi previste non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare il giudizio, purché il giudice verifichi con motivazione adeguata la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
La Corte richiama il precedente quadro interpretativo, poi superato e delimitato dalla Corte costituzionale, per distinguere il perimetro del delitto di maltrattamenti rispetto agli atti persecutori nei rapporti di fatto.
art. 1, comma 1, lett. b), legge 2 dicembre 2025, n. 181
La novella ha incluso tra le persone offese anche la persona non più convivente quando tra le parti sussista un vincolo derivante dalla comune filiazione, positivizzando un precedente orientamento giurisprudenziale.
Richiamato solo per l'obbligo di omettere le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, il controllo di legittimità sulla motivazione del tribunale del riesame non consente una nuova valutazione del merito, ma solo la verifica della congruenza logica e giuridica del ragionamento adottato sui gravi indizi di colpevolezza.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono legittimamente costituire, anche da sole, base del giudizio cautelare e del giudizio di responsabilità, purché il giudice ne accerti con motivazione puntuale la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca, eventualmente valorizzando riscontri esterni.
- Nel reato di maltrattamenti, la ripresa della convivenza o momentanee fasi di riavvicinamento non escludono automaticamente l'attendibilità delle accuse, specie in contesti di dipendenza affettiva o vulnerabilità della vittima; tali elementi devono essere letti nel quadro complessivo della relazione e della possibile ciclicità delle condotte vessatorie.
- Il delitto di maltrattamenti può risultare configurabile anche quando la convivenza sia cessata, se permane un vincolo familiare rilevante, come quello derivante dalla comune filiazione, e la condotta sia espressione di una sistematica sopraffazione della vittima.
- Ai fini delle esigenze cautelari, la mancanza di episodi recenti non esclude l'attualità del pericolo di reiterazione se il giudice motiva sulla persistenza di tensioni, sulla progressione delle condotte e sull'allarmante personalità desunta dal contesto fattuale.
- La misura cautelare deve essere sorretta da una motivazione sulla adeguatezza e proporzionalità rispetto alla vulnerabilità della persona offesa e al rischio di nuove condotte illecite.
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