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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29212/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 emesso dal Comune di Roma Capitale. Nelle more del giudizio l'atto impositivo è stato annullato in autotutela e si è determinata la cessazione della materia del contendere. La controversia, quindi, si è concentrata esclusivamente sulla liquidazione delle spese di lite: la CTP aveva riconosciuto solo parzialmente le ragioni del contribuente, ma la CTR, riformando quella decisione, ha ritenuto insussistenti i presupposti per la compensazione, anche parziale, delle spese e ha rideterminato gli importi liquidati per il primo e il secondo grado in misura ritenuta dal contribuente inferiore ai parametri minimi e comunque irrisoria. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e del d.m. n. 55/2014, sostenendo che la CTR, pur avendo individuato correttamente lo scaglione di riferimento, aveva liquidato compensi forfettari inferiori ai valori minimi ed omesso di prevedere il rimborso delle anticipazioni e del contributo unificato. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della motivazione per essere solo apparente, lamentando che la CTR non avesse adeguatamente considerato la condotta dell'amministrazione, la quale aveva sostenuto in modo contraddittorio che l'atto fosse stato già annullato prima del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha richiamato i principi secondo cui i parametri del d.m. n. 55/2014 sono criteri di orientamento della liquidazione, ma il giudice, in caso di scostamento apprezzabile dai medi tabellari, deve dare conto dei parametri utilizzati; inoltre non può liquidare compensi, al netto degli esborsi, in misura praticamente simbolica, perché ciò contrasterebbe con il limite posto dall'art. 2233, comma 2, c.c. La Corte ha inoltre ribadito che la condanna alle spese comprende implicitamente anche la restituzione del contributo unificato, pur in mancanza di espressa statuizione. Applicando tali principi, ha ritenuto che la CTR avesse liquidato somme inferiori persino alla sola fase di studio e quindi irrisorie, con conseguente errore di diritto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato utilizzato per denunciare la violazione di norme di diritto in tema di liquidazione delle spese

  • art. 360 c.p.c.

    è stato utilizzato per denunciare la nullità della motivazione per asserita apparenza

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese deve essere coerente con i criteri legali di liquidazione e non può tradursi in una quantificazione irrisoria

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    impone un limite alla liquidazione giudiziale del compenso professionale, precludendo importi meramente simbolici non consone al decoro della professione

  • art. 2 d.m. n. 55/2014

    i parametri per il compenso forense costituiscono criteri di orientamento della liquidazione

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014

    i parametri tabellari devono guidare la determinazione del compenso

  • d.m. n. 55/2014

    le tabelle di riferimento per la liquidazione delle spese nel processo tributario fungono da parametro orientativo

  • art. 24 l. n. 794 del 1942

    richiamato come rifermento al previgente sistema dei minimi tariffari, ormai non più vigente

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente applicato, ma evocato solo indirettamente nel richiamo ai principi sulla documentabilità del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel sistema attuale di liquidazione dei compensi professionali i parametri tabellari non sono minimi inderogabili, ma criteri di orientamento della decisione; tuttavia, se il giudice si discosta in modo apprezzabile dai valori medi, deve indicare i criteri concretamente seguiti.
  • La liquidazione giudiziale delle spese non può scendere a importi meramente simbolici o irrisori, perché il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c. impone che il compenso sia comunque non incompatibile con il decoro professionale.
  • La condanna alle spese comprende implicitamente, salvo diversa specifica, anche la restituzione del contributo unificato versato dalla parte vittoriosa, purché il pagamento sia documentabile.
  • Quando il giudice di merito liquida le spese in misura inferiore persino alla fase minima di attività professionale, la decisione è censurabile per violazione dei criteri legali di liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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