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Sentenza

Sentenza n. 1850/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. nr. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 28.01.2025, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione;

Giustizia amministrativa202500916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, motivato dalla mancata produzione di visura camerale aggiornata e modello 730/Unico 2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Il provvedimento era motivato esclusivamente dal fatto che, a seguito del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, l'interessato non aveva prodotto la visura camerale aggiornata e il modello 730/Unico 2022, ritenuti necessari per definire favorevolmente l'istanza. Nel giudizio, la Questura ha inoltre richiamato elementi reddituali aggiornati, procedimenti penali pendenti e precedenti di polizia. Il ricorrente ha contestato la legittimità del diniego, anche sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame della posizione, imponendo la riapertura del procedimento in contraddittorio con l'interessato e l'adozione di un nuovo provvedimento espresso, alla luce degli elementi reddituali, dei legami familiari, della durata del soggiorno e dei procedimenti penali. La Questura ha depositato una memoria, senza adottare un nuovo provvedimento conclusivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che gli elementi ulteriormente indicati dalla Questura nelle difese processuali, relativi alla documentazione reddituale aggiornata e ai procedimenti penali pendenti, non potessero essere utilizzati per integrare in giudizio la motivazione originaria, poiché non risultavano dalla motivazione del provvedimento impugnato e non erano stati posti a fondamento di un autonomo provvedimento di convalida. Il sindacato doveva quindi limitarsi alla motivazione effettivamente espressa nell'atto. Il giudice ha rilevato che la Questura avrebbe dovuto valutare in sede procedimentale, nel contraddittorio con l'interessato, l'insieme degli elementi rilevanti: situazione reddituale, legami familiari, durata del soggiorno in Italia e procedimenti penali a carico. La mancata complessiva istruttoria e motivazione ha determinato i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione. L'annullamento non ha comportato l'accertamento del diritto al rinnovo: la Questura deve rideterminarsi con un nuovo provvedimento espresso, adeguatamente motivato e rispettoso del contraddittorio, restando impregiudicate le valutazioni discrezionali di merito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto impone all'amministrazione di confrontarsi con gli elementi rilevanti per la decisione prima dell'adozione del provvedimento finale.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    La controversia riguarda il rinnovo del permesso di soggiorno, ma il testo non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale base per l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la motivazione del provvedimento non può essere integrata postumamente mediante memorie o atti difensivi dell'amministrazione; l'integrazione è ammissibile soltanto attraverso gli atti del procedimento oppure mediante un autonomo provvedimento di convalida fondato su elementi istruttori univoci e sufficienti.
  • Quando il diniego di rinnovo di un titolo di soggiorno si fonda sulla mancata produzione di documenti, l'amministrazione deve svolgere e rappresentare un'istruttoria complessiva sugli elementi rilevanti della posizione dello straniero, inclusi situazione reddituale, legami familiari, durata del soggiorno e procedimenti penali, assicurando il contraddittorio procedimentale.
  • L'annullamento di un diniego per difetto di motivazione e di istruttoria impone all'amministrazione di riesaminare l'istanza e adottare un nuovo provvedimento espresso adeguatamente motivato, senza pregiudicare le valutazioni discrezionali di merito spettanti all'autorità amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito redditualeDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PA

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