Cassazione Penale, Sentenza n. 5229/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di revisione ai sensi dell'art. 630, lett. c), allegando documenti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che attestavano la sua detenzione dal 26/01/1989 al 12/08/1990 e quindi la presunta impossibilità di aver commesso il reato per cui era stato condannato. La Corte di appello ha dichiarato l'istanza inammissibile con procedimento de plano dopo aver acquisito il verbale di arresto, dal quale aveva dedotto che la consumazione del reato sarebbe avvenuta il 24/01/1989 (e non il 29/01/1990 come indicato in sentenza). Il ricorrente ha contestato l'uso della procedura de plano e l'effettuazione di valutazioni di merito e attività istruttoria senza garantire il necessario contraddittorio, deducendo vizi di motivazione, di errata applicazione di norme penali e di inosservanza di norme processuali (richiamando artt. 601, 629, 634 e 636 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che la Corte di appello abbia ecceduto nella fase preliminare di ammissibilità: l'esame preliminare di una richiesta di revisione basata su nuove prove deve limitarsi a una sommaria verifica 'ictu oculi' della non manifesta infondatezza e non a penetranti valutazioni di merito o a attività istruttorie senza contraddittorio. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio di revisione, che dovrà svolgersi davanti alla Corte di appello di Napoli ai sensi dell'art. 634, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
Norma che consente la revisione per nuove prove; la Corte afferma che l'accertamento preliminare di ammissibilità deve circoscriversi a una sommaria valutazione della non manifesta infondatezza delle prove nuove, evitando un'anticipazione del giudizio di merito.
Disposizione applicata per il rinvio ad altro giudice; la Cassazione ha disposto il rinvio del procedimento di revisione alla Corte di appello di Napoli ai sensi del comma 2.
Articolo richiamato dal ricorrente fra le norme processuali pertinenti; riguarda profili procedurali collegati al procedimento, evocato per contestare vizi formali e di motivazione nell'istruttoria di ammissibilità.
Norma processuale richiamata dal ricorrente nell'ambito delle doglianze procedurali; implicita nella contestazione dell'errata gestione della fase istruttoria e del contraddittorio.
Citata dal ricorrente come parte delle norme processuali che regolano la revisione e il contraddittorio; la Corte ha ribadito il divieto di compiere valutazioni istruttorie approfondite nella fase sommaria di ammissibilità.
Norma penale relativo al reato per cui il ricorrente era stato condannato (esibizione di certificato di residenza intestato ad altro soggetto/assunzione di identità di terzi); contestata nella revisione in ragione della presunta incompatibilità temporale fra detenzione e commissione del reato.
Massime di principio
- La verifica preliminare di ammissibilità di una istanza di revisione fondata su nuove prove deve limitarsi a una sommaria comparazione 'ictu oculi' tra le nuove prove e quelle già acquisite, senza effettuare approfonditi accertamenti di merito.
- La Corte non può svolgere attività istruttoria o compiere valutazioni probatorie penetranti nella fase di ammissibilità se non nel rispetto del contraddittorio; tali atti appartengono alla fase del giudizio di revisione vero e proprio.
- Una discrepanza formale (es. differenza di pochi giorni nella data indicata in sentenza) non rende automaticamente irrilevante la prova nuova: occorre valutare se l'incongruenza sia manifesta e rilevabile 'ictu oculi'.
- Se la prova nuova, confrontata sommariamente con gli atti, appare idonea a mettere in dubbio in modo non manifestamente infondato la condanna irrevocabile, deve essere disposta la prosecuzione del procedimento con nuovo giudizio di revisione e con pieno contraddittorio.
- In caso di violazione della limitazione del sindacato preliminare (cioè se la Corte compie valutazioni di merito o attività istruttorie senza contraddittorio), la decisione deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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