Cassazione Penale, Sentenza n. 13790/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 05/07/2022 che, unificando due procedimenti e riconoscendo la continuazione, aveva condannato Spatola per reati connessi a detenzione e cessione di stupefacenti. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) omesso riconoscimento della fattispecie meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 anche per le cessioni di marijuana e hashish (censura di illogicità/contraddittorietà della motivazione); 2) vizio nella valutazione delle prove e mancata considerazione dell'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa (che l'imputato fosse consumatore rispetto all'accusa di cessione di cocaina); 3) violazione del principio ne bis in idem per presunta sovrapposizione tra le condotte di cessione contestate (p.p. n. 7062/2021) e la detenzione contestata (p.p. n. 9082/2021) riferita al 26/06/2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti non sufficientemente specifici ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. e, in ogni caso, costituiscono un'impugnazione di merito (rilettura dei fatti e rivalutazione delle prove) inammissibile in sede di legittimità. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto corretta e non illogica la motivazione della Corte distrettuale: non sussiste ne bis in idem processuale perché mancava un giudicato preesistente e non sussiste neppure ne bis in idem sostanziale dato che i due procedimenti riguardavano fatti storici distinti per tempo, soggetti e profili fattuali. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 5
La Corte di appello ha riconosciuto la fattispecie lieve di cui al comma 5 solo con riferimento alla condotta di cessione di cocaina; il ricorso contestava l'omissione dell'applicazione della stessa diminuzione anche per marijuana e hashish, censura ritenuta di merito e quindi non idonea in cassazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato la mancata indicazione, da parte del ricorrente, dei specifici vizî tra quelli di cui all'art. 606, con conseguente inammissibilità dei primi due motivi per difetto di specificità.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamata nella discussione sul ne bis in idem processuale; è stata richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha limitato l'ambito di applicazione di tale norma nella parte indicata (cfr. Corte cost. sent. n. 200/2016). La Corte ha precisato che per il ne bis in idem processuale è necessario un giudicato preesistente e l'identità del fatto storico.
art. 15 cod. pen. e art. 84 cod. pen. (criterio di specialità)
Citati per distinguere il ne bis in idem sostanziale (che richiede analisi delle qualificazioni normative e del criterio di specialità) dal ne bis in idem processuale (che si concentra sull'identità del fatto storico).
art. 102 cod. proc. pen.
Richiamato nel capo introduttivo per ricordare che l'avv. Antonino Radosti ha concluso in sostituzione processuale ex art. 102 c.p.p.; norma procedurale sull'assistenza tecnica e sostituzione degli avvocati.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese e disposto il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di cassazione sono ammissibili solo censure specifiche riconducibili agli estremi dell'art. 606 c.p.p.; motivi generici o non qualificati per legge sono inammissibili.
- La Corte di legittimità non è competente a rivedere la valutazione di merito sui fatti e sulle prove: i motivi che chiedono una rivalutazione degli elementi probatori o una diversa ponderazione delle fonti non possono prosperare.
- Per ottenere l'applicazione di una fattispecie meno grave (es. diminuzione di pena ex art. 73 DPR 309/90 comma 5) in sede di cassazione è necessario dimostrare un vizio di diritto o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, non la sola divergenza di apprezzamento dei fatti.
- Il principio ne bis in idem processuale richiede l'esistenza di un giudicato penale previo e l'identità del fatto storico (idem factum): la sussistenza di reati formalmente simili non basta se gli elementi temporali, oggettivi o soggettivi sono diversi.
- Distinguere sempre ne bis in idem sostanziale (basato su identità di fatto e sul divieto di duplicazione della punizione per lo stesso fatto) dal ne bis in idem processuale (basato sull'impossibilità di riemettere in giudizio un fatto già giudicato). Le regole e i criteri di verifica sono diversi.
- In presenza di una doppia conforme (decisione di primo grado e conferma in appello), la soglia per il sindacato di legittimità è più elevata: le censure devono mirare a vizi di motivazione evidenti e rigorosamente indicati.
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