Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22929/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per concorso nei reati di rapina aggravata (art. 628 c.p.) e sequestro di persona (art. 605 c.p.). Gandolfo lamentava, in sintesi: 1) la mancata assorbimento del sequestro di persona nella rapina aggravata e la violazione della condizione di procedibilita' (querela) per il delitto di sequestro, nonché l'errata valorizzazione dell'aggravante dell'uso dell'arma, in presenza di dichiarazioni delle vittime non perfettamente sovrapponibili; 2) doglianze con richiamo a norme processuali e alla Convenzione europea (art. 6). Lo Re ha censurato: 1) il rifiuto della Corte d'appello di rinnovare l'istruttoria e di ammettere l'audizione di una teste (art. 603 c.p.p.); 2) l'affermazione di responsabilità fondata, a suo dire, su un'acritica adesione alla motivazione del primo giudice e su una nuova e illegittima valutazione delle prove (richiamo all'art. 530 c.p.p. e alle disposizioni penali rilevanti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto che: 1) la Corte d'appello ha correttamente valutato che il sequestro di persona non risultava assorbito nella rapina, atteso che le vittime furono lasciate immobilizzate dopo l'allontanamento dei rapinatori e vi fu un falso avviso di chiusura che prolungò la privazione della libertà oltre il tempo strettamente necessario alla consumazione; 2) l'aggravante dell'uso dell'arma era fondata sulla percezione intimidatoria di una pistola non riconoscibile come giocattolo; 3) la condizione di procedibilità a querela per il reato di sequestro risultava documentalmente soddisfatta per ciascuna delle persone offese e la contestazione di Gandolfo in proposito era generica e non argomentata; 4) il rifiuto di rinnovare l'istruttoria (audizione di Rinaldi) era legittimo poiché le prove già acquisite erano sufficienti e la testimonianza non avrebbe avuto carattere decisivo; 5) le censure di merito che miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio non sono consentite in sede di legittimità. Sono state imposte le spese processuali ai ricorrenti e una sanzione di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    La rapina aggravata è stata confermata; l'aggravante dell'uso dell'arma ricorre quando gli imputati ostentano una pistola immediatamente utilizzabile e percepita come vera dalle vittime, producendo effetto intimidatorio

  • art. 605 cod. pen. (sequestro di persona)

    Il sequestro di persona non è automaticamente assorbito nella rapina: permane quando la privazione della libertà si protrae oltre il tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina (es. ostaggi lasciati immobilizzati dopo l'allontanamento dei rapinatori)

  • art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione dell'istruttoria)

    La rinnovazione probatoria in appello è ammessa solo se i dati già acquisiti sono incerti e la prova richiesta ha carattere decisivo; il rifiuto è insindacabile se la motivazione di secondo grado si basa su elementi sufficienti per decidere

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese e sanzione pecuniaria)

    Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (termini per i motivi di cassazione)

    Richiamato implicitamente per la forma e i termini del ricorso; i motivi in cassazione devono rispettare i limiti normativi e non possono mirare esclusivamente a rinnovata valutazione del fatto

  • art. 6 § 1 CEDU (diritto a un giusto processo)

    La censura fondata su presunta violazione dell'art. 6 CEDU è stata ritenuta infondata: il giudizio d'appello è risultato conforme ai criteri di motivazione e ragionevole valutazione delle prove

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (richiamato in ordine alla procedibilità)

    Richiamato nell'ambito delle doglianze sulla procedibilità; la Corte ha verificato e dato atto che le denunce-querela richieste erano presenti e regolari per le persone offese

  • art. 530 cod. proc. pen. (possibile censura da parte dell'imputato)

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla confutazione della sentenza; la Cassazione ha ritenuto che le censure che mirano a rivalutare il materiale probatorio non sono ammissibili

Massime di principio

  • Il sequestro di persona può essere autonomamente sussistente rispetto alla rapina se la privazione della libertà si protrae oltre il tempo strettamente necessario alla consumazione del furto/rapina; fattori come ordini di immobilizzazione, ostaggi lasciati all'interno e false comunicazioni di chiusura rafforzano la qualificazione come sequestro
  • L'aggravante dell'uso dell'arma si configura anche quando l'arma non è effettivamente funzionante ma viene percepita come reale e immediatamente utilizzabile dalle vittime, producendo effetto intimidatorio
  • Per reati procedibili a querela è necessario che la querela/denuncia sia documentata in atti per ciascuna persona offesa; contestazioni generiche sulla mancanza di querela sono inammissibili se le sentenze di merito indicano puntualmente la relativa documentazione
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: è ammissibile solo se le prove già raccolte sono incerte e la prova proposta è decisiva; il rifiuto è legittimo quando la motivazione di secondo grado mostra che gli elementi già acquisiti sono sufficienti
  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione ex novo del materiale probatorio; i motivi devono evidenziare vizi di diritto, contraddittorietà o illogicità della motivazione e non la semplice diversa valutazione delle prove
  • Ricorsi generici, non specificamente motivati o che mirano a una rinnovata ponderazione dei fatti sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.