Cassazione Penale, Sentenza n. 22929/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per concorso nei reati di rapina aggravata (art. 628 c.p.) e sequestro di persona (art. 605 c.p.). Gandolfo lamentava, in sintesi: 1) la mancata assorbimento del sequestro di persona nella rapina aggravata e la violazione della condizione di procedibilita' (querela) per il delitto di sequestro, nonché l'errata valorizzazione dell'aggravante dell'uso dell'arma, in presenza di dichiarazioni delle vittime non perfettamente sovrapponibili; 2) doglianze con richiamo a norme processuali e alla Convenzione europea (art. 6). Lo Re ha censurato: 1) il rifiuto della Corte d'appello di rinnovare l'istruttoria e di ammettere l'audizione di una teste (art. 603 c.p.p.); 2) l'affermazione di responsabilità fondata, a suo dire, su un'acritica adesione alla motivazione del primo giudice e su una nuova e illegittima valutazione delle prove (richiamo all'art. 530 c.p.p. e alle disposizioni penali rilevanti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto che: 1) la Corte d'appello ha correttamente valutato che il sequestro di persona non risultava assorbito nella rapina, atteso che le vittime furono lasciate immobilizzate dopo l'allontanamento dei rapinatori e vi fu un falso avviso di chiusura che prolungò la privazione della libertà oltre il tempo strettamente necessario alla consumazione; 2) l'aggravante dell'uso dell'arma era fondata sulla percezione intimidatoria di una pistola non riconoscibile come giocattolo; 3) la condizione di procedibilità a querela per il reato di sequestro risultava documentalmente soddisfatta per ciascuna delle persone offese e la contestazione di Gandolfo in proposito era generica e non argomentata; 4) il rifiuto di rinnovare l'istruttoria (audizione di Rinaldi) era legittimo poiché le prove già acquisite erano sufficienti e la testimonianza non avrebbe avuto carattere decisivo; 5) le censure di merito che miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio non sono consentite in sede di legittimità. Sono state imposte le spese processuali ai ricorrenti e una sanzione di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La rapina aggravata è stata confermata; l'aggravante dell'uso dell'arma ricorre quando gli imputati ostentano una pistola immediatamente utilizzabile e percepita come vera dalle vittime, producendo effetto intimidatorio
art. 605 cod. pen. (sequestro di persona)
Il sequestro di persona non è automaticamente assorbito nella rapina: permane quando la privazione della libertà si protrae oltre il tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina (es. ostaggi lasciati immobilizzati dopo l'allontanamento dei rapinatori)
art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione dell'istruttoria)
La rinnovazione probatoria in appello è ammessa solo se i dati già acquisiti sono incerti e la prova richiesta ha carattere decisivo; il rifiuto è insindacabile se la motivazione di secondo grado si basa su elementi sufficienti per decidere
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese e sanzione pecuniaria)
Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (termini per i motivi di cassazione)
Richiamato implicitamente per la forma e i termini del ricorso; i motivi in cassazione devono rispettare i limiti normativi e non possono mirare esclusivamente a rinnovata valutazione del fatto
art. 6 § 1 CEDU (diritto a un giusto processo)
La censura fondata su presunta violazione dell'art. 6 CEDU è stata ritenuta infondata: il giudizio d'appello è risultato conforme ai criteri di motivazione e ragionevole valutazione delle prove
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (richiamato in ordine alla procedibilità)
Richiamato nell'ambito delle doglianze sulla procedibilità; la Corte ha verificato e dato atto che le denunce-querela richieste erano presenti e regolari per le persone offese
art. 530 cod. proc. pen. (possibile censura da parte dell'imputato)
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla confutazione della sentenza; la Cassazione ha ritenuto che le censure che mirano a rivalutare il materiale probatorio non sono ammissibili
Massime di principio
- Il sequestro di persona può essere autonomamente sussistente rispetto alla rapina se la privazione della libertà si protrae oltre il tempo strettamente necessario alla consumazione del furto/rapina; fattori come ordini di immobilizzazione, ostaggi lasciati all'interno e false comunicazioni di chiusura rafforzano la qualificazione come sequestro
- L'aggravante dell'uso dell'arma si configura anche quando l'arma non è effettivamente funzionante ma viene percepita come reale e immediatamente utilizzabile dalle vittime, producendo effetto intimidatorio
- Per reati procedibili a querela è necessario che la querela/denuncia sia documentata in atti per ciascuna persona offesa; contestazioni generiche sulla mancanza di querela sono inammissibili se le sentenze di merito indicano puntualmente la relativa documentazione
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: è ammissibile solo se le prove già raccolte sono incerte e la prova proposta è decisiva; il rifiuto è legittimo quando la motivazione di secondo grado mostra che gli elementi già acquisiti sono sufficienti
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione ex novo del materiale probatorio; i motivi devono evidenziare vizi di diritto, contraddittorietà o illogicità della motivazione e non la semplice diversa valutazione delle prove
- Ricorsi generici, non specificamente motivati o che mirano a una rinnovata ponderazione dei fatti sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie
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