Cassazione Civile, Sentenza n. 20963/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione da parte dell'Agenzia delle dogane avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato la pronuncia di primo grado favorevole al contribuente (Sommella). L'Agenzia aveva irrogato allo spedizioniere-soggetto controllato con rappresentanza diretta e solidale con l'importatore sanzioni amministrative per sottofatturazione nell'importazione di merce dalla Cina (fattura dichiarata 25.735,26 USD; valore accertato 101.450,90 USD) riferita alla bolletta di importazione IMA n. 21665/V del 3 maggio 2010. In appello la CTR aveva ritenuto che lo spedizioniere non avesse consapevolezza dell'erroneità della dichiarazione doganale, avendo egli non avuto la disponibilità della fattura di acquisto né della polizza di carico rinvenuta solo successivamente dagli accertatori, e che pertanto la sanzione si fondasse su criteri di imputazione oggettiva non ammessi senza prova della rimproverabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle dogane. Il Collegio ha confermato il principio secondo cui lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto dell'importatore è solidalmente responsabile dei dazi dovuti solo se l'Amministrazione dimostra che lo spedizioniere ha fornito i dati o i documenti necessari alla dichiarazione e conosceva o avrebbe dovuto conoscere la loro inesattezza (o, alternativamente, abbia partecipato all'introduzione irregolare o alla sottrazione al controllo doganale nei casi previsti dagli artt. 202-203 CDC). Nel caso concreto l'Amministrazione non ha fornito elementi concreti e oggettivi dalla cui valutazione potesse desumersi la conoscenza o la ragionevole conoscibilità, da parte dello spedizioniere, dell'erroneità della dichiarazione; perciò la condanna delle sanzioni è stata ritenuta infondata e il ricorso cassazionale è stato respinto. Sono state inoltre trattate questioni processuali (tardività delle conclusioni del Procuratore generale, eccezione di giudicato esterno) ritenute non decisive o infondate.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario - CDC)
artt. 201-205; art. 5, comma 4: "la persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto"
Il CDC collega l'obbligazione doganale alla figura del dichiarante; il rappresentante indiretto è considerato dichiarante e quindi debitore, mentre il rappresentante diretto è responsabile solo se ha fornito i dati/documenti necessari alla dichiarazione e li conosceva o avrebbe dovuto conoscerne l'irregolarità; artt. 202-203 richiamati per ipotesi di introduzione irregolare o sottrazione al controllo.
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Le sanzioni amministrative tributarie richiedono la consapevolezza o comunque la rimproverabilità del comportamento sanzionato; la CTS ha richiamato il principio che per irrogare sanzioni occorre dimostrare l'elemento soggettivo.
Prevede che lo spedizioniere rappresentante diretto è solidalmente responsabile in ordine a veridicità, completezza e validità dei dati e dei documenti solo se era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità; la Corte ne interpreta il contenuto alla luce del CDC, ponendo l'onere probatorio sull'Amministrazione.
TULD (Testo Unico Doganale)
art. 40, primo comma (riferimento alla possibilità di dichiarazione tramite rappresentante)
Distinzione tra rappresentanza diretta e indiretta; il rappresentante diretto, di norma, non è dichiarante salvo che fornisca i dati e sia consapevole della loro inesattezza.
art. 28 (abrogazione art. 41 TULD dal 15/05/1998)
Ha definitivamente abrogato la responsabilità sussidiaria prevista dall'art. 41 TULD, incidendo sull'impostazione della responsibilità dello spedizioniere nel diritto interno.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni dalla L. 18/12/2020 n. 176)
art. 23, comma 8-bis: "quindicesimo giorno precedente l'udienza"
Disciplina i termini per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale: la tardività costituisce nullità relativa, rimediabile con l'acquiescenza delle parti; la tempestività tutela il diritto di difesa delle parti.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 (motivi di cassazione); art. 366 e 369 (oneri di specificazione per il motivo di omesso esame)
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura per omesso esame quando il ricorrente non ha indicato il fatto storico decisivo secondo i criteri degli artt. 366 e 369; i motivi di diritto (n.3) vanno fondati su violazione di norme applicabili, mentre il n.5 richiede indicazione puntuale del fatto omesso.
Massime di principio
- Lo spedizioniere che agisce come rappresentante diretto non è automaticamente solidalmente responsabile per gli errori della dichiarazione: l'Amministrazione deve provare che lo spedizioniere abbia fornito dati/documenti errati e che ne conoscesse o dovesse conoscere l'erroneità.
- La mera discrepanza tra il nominativo dell'importatore e quello del destinatario/consegnatario è un indizio neutro e, da sola, non è sufficiente per ritenere la responsabilità dello spedizioniere se questi non aveva la disponibilità dei documenti essenziali (es. fattura di acquisto, polizza di carico).
- In presenza di una dichiarazione regolarmente presentata, la responsabilità dello spedizioniere sussiste soltanto se emergono elementi oggettivi e specifici che dimostrino la sua partecipazione attiva nella fornitura di dati/documents falsi o la sua conoscenza dell'irregolarità.
- Se l'obbligazione doganale deriva da fatti diversi dalla dichiarazione (introduzione irregolare, sottrazione al controllo), la responsabilità può colpire anche soggetti diversi dal dichiarante quando abbiano saputo o dovuto sapere della irregolarità.
- Questioni processuali come la tardività degli atti del Procuratore generale costituiscono nullità relativa e possono essere sanate dall'acquiescenza delle parti; la loro eccezione deve essere sollevata tempestivamente.
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