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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13951/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia origina da un'azione di usucapione proposta da un privato contro la società proprietaria/gestore del bene, volta a ottenere l'accertamento dell'acquisto della piena proprietà di un fabbricato già adibito a casa cantoniera e del terreno circostante. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Il soccombente aveva quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma la Cassazione lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Con il successivo ricorso per revocazione contro l'ordinanza di inammissibilità, il ricorrente ha dedotto: 1) errore di fatto della Corte, che avrebbe confuso la sentenza d'appello con quella di primo grado, riportando passi e numeri di pagina della decisione errata e decidendo così su una fattispecie diversa da quella effettivamente esaminata dal giudice di merito; 2) omesso esame e omessa pronuncia sulla seconda parte del primo motivo di cassazione, con cui si censurava la mancata sussunzione, nella nozione di possesso, delle attività materiali compiute sul fondo; inoltre si contestava che la Corte avesse negato interesse alla prima parte del motivo, relativa alla nullità della sentenza d'appello per la ritenuta tardiva deduzione di alcuni capitoli di prova nelle memorie ex art. 183 c.p.c. La Corte ha ritenuto il primo motivo di revocazione inammissibile perché l'ordinanza impugnata non si fondava su un errore di percezione, ma su una valutazione interpretativa dei motivi di ricorso; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché l'ordinanza revocanda aveva effettivamente esaminato congiuntamente i motivi di ricorso per cassazione, dichiarandoli inammissibili, e aveva anche aggiunto un ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di interesse rispetto alla parte del motivo concernente i capitoli di prova. Il ricorso per revocazione è stato quindi rigettato, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso per revocazione contro la propria precedente ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha escluso la sussistenza di un errore di fatto revocatorio, rilevando che la decisione impugnata non aveva omesso l'esame dei motivi ma li aveva esaminati e valutati, qualificandoli come inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia, osservando che l'ordinanza revocanda aveva comunque affrontato il primo motivo di ricorso per cassazione nella sua complessiva articolazione e aveva autonomamente ravvisato un difetto di interesse sulla censura relativa alla tardiva allegazione dei capitoli di prova. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata. È stato posto a carico del ricorrente l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio deve essere un errore di percezione decisivo; non ricorre quando la decisione impugnata abbia invece svolto una valutazione interpretativa e valutativa dei motivi di ricorso.

  • art. 183 c.p.c.

    Le doglianze riguardavano la dedotta tardiva allegazione di circostanze e capitoli di prova nelle memorie istruttorie; la Corte ha ritenuto che tale profilo fosse comunque privo di interesse rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    È richiamato quale base del contributo unificato cui l'ulteriore importo si commisura.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo se la decisione impugnata sia fondata su una falsa percezione di un fatto decisivo, non quando il giudice di legittimità abbia consapevolmente esaminato e interpretato gli atti o i motivi di ricorso.
  • Non può essere denunciato come errore revocatorio ciò che, in realtà, mira a censurare la valutazione giuridica o la lettura del ricorso compiuta dalla Corte di cassazione.
  • Il vizio di omessa pronuncia o di omesso esame non sussiste quando la Corte abbia deciso congiuntamente i motivi, anche sintetizzandoli, e abbia comunque reso una valutazione esplicita sulle questioni dedotte.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove; le censure che sollecitano una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
  • La declaratoria di rigetto del ricorso comporta, ove dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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