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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13942/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di tentativo di rapina aggravata e ricettazione. Con il primo motivo ha contestato l'affermazione di responsabilità per il tentativo di rapina aggravata e per la ricettazione, mettendo in dubbio il riconoscimento operato dalla persona offesa. Con il secondo motivo ha contestato la ritenuta provenienza furtiva dei beni oggetto della ricettazione e la consapevolezza, in capo a lui, di tale provenienza. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi si risolvessero in censure di merito, fattuali, già disattese in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava il riconoscimento fotografico, l'attendibilità del teste, ulteriori riscontri identificativi, nonché i messaggi rinvenuti sul cellulare del ricorrente e la natura/quantità dei beni, di certa provenienza delittuosa perché già denunciati come rubati.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    richiamato in relazione al reato di ricettazione oggetto di contestazione e di scrutinio nei motivi di ricorso

  • art. 628 c.p.

    richiamato implicitamente attraverso la contestazione del tentativo di rapina aggravata

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera rivalutazione del fatto o della prova, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua e coerente.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con l'apparato argomentativo della decisione impugnata; la mancata confutazione puntuale delle rationes decidendi comporta l'inammissibilità del motivo.
  • Ai fini della ricettazione, possono costituire elementi di riscontro della consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni sia il contenuto di messaggi rinvenuti sui dispositivi dell'imputato sia la qualità e quantità dei beni, se compatibili con una provenienza furtiva certa.
  • Il riconoscimento fotografico, se ritenuto pienamente utilizzabile e corroborato da ulteriori elementi di riscontro, può concorrere validamente alla prova dell'identificazione dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieRapinaRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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