Cassazione Civile, Ordinanza n. 00361/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi maturati per attività stragiudiziale svolta in relazione a un appalto per l’illuminazione pubblica, attività che egli assumeva prestata nell’interesse di una associazione temporanea di imprese composta da due società. Il decreto era stato opposto da una sola delle società ingiunte, mentre l’altra era rimasta contumace ed era poi fallita. Il tribunale aveva revocato il decreto nei confronti dell’opponente e condannato al pagamento una somma ridotta, ritenendo provata l’attività professionale svolta nell’interesse delle due imprese associate. La corte d’appello aveva confermato, osservando che l’opposizione era stata proposta solo in proprio dalla società opponente e che il decreto, pur divenuto esecutivo nei confronti dell’altra società, poteva essere revocato nei confronti dell’opponente. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) illogicità della revoca del decreto anche nei confronti dell’ATI, a fronte dell’opposizione proposta solo in proprio dalla società resistente; 2) erronea considerazione del giudicato formatosi nei confronti della società non opponente e confusione tra ruoli di mandante e mandataria; 3) violazione delle norme sul decreto ingiuntivo esecutivo e sulla revoca dell’esecutorietà; 4) violazione delle regole sulle prove e sul principio di non contestazione, oltre che errata attribuzione dell’obbligazione professionale all’ATI; 5) erronea regolazione delle spese e dell’ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e ha respinto anche il quinto, valorizzando in particolare la mancanza di autonoma soggettività dell’ATI, la distinzione tra soggetto opposto e coobbligato non opponente e i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito e sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che il preteso giudicato esterno potesse essere fatto valere in cassazione perché non eccepito tempestivamente in appello, richiamando il rimedio della revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. Ha poi affermato che l’ATI non è un autonomo soggetto giuridico e che la mandataria non ha rappresentanza sostanziale e processuale verso i terzi se non nei limiti del mandato; ne consegue che il decreto ingiuntivo emesso anche nei confronti dell’associazione non costituisce, di per sé, titolo spendibile verso l’ATI come soggetto autonomo. Ha inoltre ritenuto insindacabile il merito della quantificazione del compenso, limitato alle prestazioni provate, e ha respinto le doglianze sulle spese, reputando legittima la valutazione di soccombenza reciproca e il consequenziale carico delle spese e del contributo unificato. Al ricorrente sono state inoltre addossate le spese del giudizio di legittimità e l’importo ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Invocato per censurare la motivazione della sentenza di merito; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto infondata la censura di illogicità
Il decreto di esecutorietà non rende intangibile, di per sé, il decreto ingiuntivo nei confronti della parte che abbia tempestivamente opposto il monitorio
CitatO nel motivo di ricorso; la Corte ne ha escluso la violazione
CitatO nel motivo di ricorso; la Corte ne ha escluso la violazione
CitatO nel motivo di ricorso; la Corte ne ha escluso la violazione
Il giudicato esterno formatosi prima della chiusura del giudizio di appello, se non tempestivamente eccepito, non può essere fatto valere con il ricorso per cassazione ma, al più, con revocazione
Il ricorso deve contenere specifica esposizione delle difese avversarie; la mera trascrizione di stralci avulsi dal contesto è insufficiente
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o acquisite d’ufficio fuori dei casi consentiti; non consente di censurare il merito dell’apprezzamento probatorio
La violazione è configurabile solo se il giudice disattende il criterio legale di valutazione della prova o non applica il prudente apprezzamento; non basta contestare la lettura delle prove
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede proporzionalità matematica tra accoglimento e riparto delle spese
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata
art. 13, comma 2, legge n. 109/1994
Richiamato come disciplina della responsabilità solidale delle imprese associate verso i fornitori; la Corte ne ha escluso l’applicabilità ai rapporti con il professionista
art. 48 d.lgs. 50/2016
Richiamato quale norma successivamente trasfusa nella disciplina sulle associazioni temporanee e sulla responsabilità delle imprese associate
Il giudicato formatosi nei confronti di un coobbligato solidale non si estende automaticamente all’altro coobbligato che abbia opposto il decreto
art. 13, comma 5, legge n. 109/1994
Richiamato per affermare che la previsione di responsabilità verso i fornitori non si estende ai rapporti con i professionisti
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Parametro per il calcolo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Richiamato anche in relazione alla mancata intangibilità del decreto verso la parte opponente
Massime di principio
- L’associazione temporanea di imprese non integra un autonomo soggetto giuridico; le obbligazioni assunte dalla capogruppo ricadono sulle imprese associate in base al rapporto di mandato, ma la qualificazione del soggetto obbligato e l’efficacia del decreto monitorio vanno verificati con riferimento alle parti effettivamente coinvolte nel giudizio di opposizione.
- Il giudicato esterno sopravvenuto prima della chiusura del giudizio di appello deve essere tempestivamente eccepito nel grado di merito; se non lo è, non può essere introdotto per la prima volta in cassazione, restando eventualmente esperibile la revocazione per errore di fatto o per le ipotesi previste dall’art. 395 c.p.c.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una contestazione del merito dell’apprezzamento delle prove: è ammissibile solo se il giudice ha utilizzato prove non introdotte dalle parti, ha ignorato la regola legale di valutazione di una prova o ha attribuito alla prova un valore diverso da quello consentito dalla legge.
- Il principio di non contestazione richiede una specifica allegazione del contenuto delle difese avversarie e opera solo sui fatti costitutivi della domanda; non impone al giudice di accogliere automaticamente la pretesa quando, all’esito della complessiva valutazione istruttoria, emerga un diverso accertamento.
- La regolazione delle spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è vincolata a una proporzione matematica tra la misura dell’accoglimento e la misura delle spese poste a carico della parte soccombente parziale.
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