Cassazione Civile, Ordinanza n. 23160/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che l’eventuale inesatta percezione della data riportata nel documento non è censurabile in cassazione come vizio ex art. 360 c.p.c., essendo invece riconducibile all’errore di fatto revocatorio. Non vi è stata pronuncia sulle spese per mancanza di attività difensiva dell’intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dal rigetto, da parte del Tribunale, del riesame della convalida del trattenimento di uno straniero in un centro di permanenza per il rimpatrio. Il provvedimento impugnato aveva ritenuto che l’unico elemento nuovo dedotto dal ricorrente, cioè una dichiarazione di ospitalità, fosse datato 8 novembre 2021 e quindi già producibile in sede di convalida, oltre a non essere attualizzato da una conferma del dichiarante. In cassazione il ricorrente ha contestato, con il secondo motivo, l’esatta individuazione di tale data, sostenendo che il documento sarebbe invece del 27 agosto 2022. La Corte ha però rilevato che, anche a voler ritenere sussistente l’errore denunciato, esso integra un errore di fatto percettivo, non deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., ma soltanto con revocazione ex art. 395 c.p.c.
Norme richiamate
art. 15, comma 3, direttiva UE n. 115 del 2008
richiamato come base del procedimento relativo al trattenimento dello straniero
richiamato quale norma processuale del procedimento
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
escluso come mezzo idoneo a censurare l’asserito errore di fatto sulla data del documento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
escluso come mezzo per denunciare un errore di fatto percettivo del giudice
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
escluso come vizio utile a veicolare la doglianza sull’erronea percezione della data
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come il rimedio corretto per l’errore di fatto risultante dagli atti
Cass. 23279/2016
citata a sostegno del principio per cui l’errore di fatto percettivo è deducibile con revocazione e non con ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto del presupposto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- L’errore di fatto consistito nella inesatta percezione, da parte del giudice, di un dato documentale o di una circostanza processuale presupposta come base del ragionamento non integra, di regola, un motivo di ricorso per cassazione, ma un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Quando la censura investe la sola errata lettura di una data o di un contenuto oggettivamente risultante dagli atti, il rimedio corretto non è il ricorso ex art. 360 c.p.c., ma la revocazione per errore di fatto.
- Se il ricorso per cassazione si risolve in una contestazione di merito sull’esatta percezione di un documento senza denunciare un vizio censurabile in sede di legittimità, esso è inammissibile.
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