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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23160/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che l’eventuale inesatta percezione della data riportata nel documento non è censurabile in cassazione come vizio ex art. 360 c.p.c., essendo invece riconducibile all’errore di fatto revocatorio. Non vi è stata pronuncia sulle spese per mancanza di attività difensiva dell’intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dal rigetto, da parte del Tribunale, del riesame della convalida del trattenimento di uno straniero in un centro di permanenza per il rimpatrio. Il provvedimento impugnato aveva ritenuto che l’unico elemento nuovo dedotto dal ricorrente, cioè una dichiarazione di ospitalità, fosse datato 8 novembre 2021 e quindi già producibile in sede di convalida, oltre a non essere attualizzato da una conferma del dichiarante. In cassazione il ricorrente ha contestato, con il secondo motivo, l’esatta individuazione di tale data, sostenendo che il documento sarebbe invece del 27 agosto 2022. La Corte ha però rilevato che, anche a voler ritenere sussistente l’errore denunciato, esso integra un errore di fatto percettivo, non deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., ma soltanto con revocazione ex art. 395 c.p.c.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’errore di fatto consistito nella inesatta percezione, da parte del giudice, di un dato documentale o di una circostanza processuale presupposta come base del ragionamento non integra, di regola, un motivo di ricorso per cassazione, ma un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • Quando la censura investe la sola errata lettura di una data o di un contenuto oggettivamente risultante dagli atti, il rimedio corretto non è il ricorso ex art. 360 c.p.c., ma la revocazione per errore di fatto.
  • Se il ricorso per cassazione si risolve in una contestazione di merito sull’esatta percezione di un documento senza denunciare un vizio censurabile in sede di legittimità, esso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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