Cassazione Civile, Ordinanza n. 19760/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa all'accertamento della plusvalenza e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso del contribuente su tale profilo. Le spese di merito sono state compensate come già disposto dalla CTR; il contribuente è stato condannato a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 1998, in assenza di dichiarazione dei redditi, recuperando a tassazione una plusvalenza ritenuta conseguita dal contribuente per la cessione di un'azienda, quantificata sulla base del prezzo indicato nel contratto di cessione, nonché provvigioni per attività di intermediazione. La CTR aveva annullato l'atto ritenendo errata la quantificazione della plusvalenza per mancata considerazione di valore iniziale dell'azienda, merci vendute, beni ammortizzati e altre componenti negative di reddito, e aveva inoltre ritenuto non rispettato il principio di competenza per le provvigioni. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 41 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può determinare il reddito sulla base del prezzo di cessione e incombe sul contribuente provare gli elementi negativi idonei a ridurre la plusvalenza; 2) violazione del principio secondo cui il giudizio tributario è di impugnazione-merito, lamentando che la CTR avrebbe dovuto eventualmente rideterminare il valore dell'azienda anziché annullare l'accertamento. L'Agenzia dichiarava inoltre acquiescenza alla parte della sentenza relativa alle provvigioni. Il contribuente resisteva con controricorso e memoria.
Norme richiamate
In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può determinare il reddito complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, anche mediante metodo induttivo e presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
L'onere di dedurre e provare elementi contrari idonei a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella accertata grava sul contribuente.
La Corte ribadisce che, nel caso di omessa dichiarazione, il potere-dovere dell'Ufficio non è disciplinato da questa norma ma dall'art. 41 del d.P.R. 600/1973.
Massime di principio
- Nel caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'accertamento dell'Ufficio può fondarsi sul prezzo risultante dall'atto di cessione e su elementi induttivi, senza necessità di rispettare il criterio ordinario di cui all'art. 39 d.P.R. 600/1973.
- L'utilizzo da parte dell'Amministrazione di presunzioni anche semplici o supersemplici in caso di omessa dichiarazione determina un'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare l'esistenza di costi, componenti negative o altri elementi che riducano il reddito accertato.
- Quando il giudice tributario rilevi l'erroneità della quantificazione del reddito accertato, non può annullare l'atto per la sola mancata prova di elementi negativi se tali elementi non siano stati allegati e dimostrati dal contribuente; la censura va valutata secondo il riparto dell'onere probatorio applicabile all'accertamento induttivo.
- In tema di giudizio tributario di impugnazione-merito, l'eventuale necessità di rideterminare il tributo presuppone che vi siano elementi fattuali già acquisiti o accertabili; in difetto, la decisione può essere correttamente adottata nel merito solo se la questione non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
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