Cassazione Penale, Ordinanza n. 24056/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che, dopo aver riqualificato il fatto contestato dall'art. 633 c.p. nell'ipotesi di cui agli artt. 636-639-bis c.p., lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Con l'unico motivo ha dedotto travisamento della prova e vizio di motivazione, lamentando in sostanza che il giudice di merito non avrebbe correttamente valutato il materiale probatorio e non avrebbe considerato alcune doglianze già prospettate in appello. La Corte ha però ritenuto la censura generica, perché non indicava in modo puntuale quali specifiche argomentazioni della sentenza impugnata fossero errate né si confrontava effettivamente con la motivazione resa, risolvendosi in una richiesta di diversa lettura delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse del tutto generica e non correlata alla motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre osservato che la decisione di merito aveva adeguatamente motivato sia sull'elemento oggettivo del reato, evidenziando l'introduzione, anche solo momentanea, dell'imputato e dei bovini nell'area abusivamente recintata per il pascolo, sia sul dolo generico, desumendo la piena consapevolezza dell'illiceità della condotta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma di riferimento originaria del fatto, poi oggetto di riqualificazione da parte del giudice di merito.
Disposizioni utilizzate per la riqualificazione del fatto operata dalla sentenza di merito; la Corte non ne sviluppa il contenuto ma ne prende atto ai fini del giudizio di legittimità.
Richiamato implicitamente nei vizi dedotti (travisamento della prova e vizio di motivazione), ma il ricorso è stato ritenuto non specifico e quindi inammissibile.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare in modo generico vizi motivazionali o travisamento della prova senza indicare specificamente il punto della motivazione censurato e senza correlare le doglianze alle argomentazioni effettivamente svolte dalla sentenza impugnata.
- La critica di legittimità non può risolversi in una mera richiesta di diversa valutazione del compendio probatorio, poiché il ricorso deve confrontarsi con la motivazione della decisione e spiegare in che modo questa sarebbe mancante, illogica o contraddittoria.
- Ai fini della configurabilità del reato, la motivazione è adeguata se dà conto dell'elemento oggettivo attraverso la descrizione della condotta tipica e dell'elemento soggettivo attraverso l'accertamento della consapevolezza dell'illiceità da parte dell'agente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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