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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11532/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (associante)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di associazione in partecipazione relativo a un'azienda agricola. L'associata ha convenuto in giudizio l'associante deducendo l'inadempimento agli obblighi contrattuali e chiedendo: la redazione del rendiconto di gestione, il pagamento del 50% degli utili realizzati negli esercizi dal 2000 al 2006 e un indennizzo per l'incremento patrimoniale apportato all'azienda. L'associante si è difesa sostenendo di non essere tenuta al rendiconto perché il marito dell'attrice era a conoscenza della gestione amministrativo-contabile; ha inoltre negato il diritto agli utili per via dell'eccesso dei costi sui ricavi e, in via riconvenzionale, ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'associata e la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme eccedenti la metà delle spese anticipate. Il Tribunale ha accolto solo la domanda relativa al 50% degli utili e ha respinto le altre domande. La Corte d'appello ha confermato la decisione, aderendo alla consulenza tecnica d'ufficio e ritenendo irrilevante il mancato incasso di parte del prezzo di una vendita di vino, nonché non decisiva la mancata contestazione di alcune spese. In Cassazione l'associante ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1713, 2425, 2426 e 2552, terzo comma, c.c., lamentando che i giudici di merito avessero calcolato i ricavi sulla base delle fatture emesse senza considerare che il corrispettivo effettivamente incassato era molto inferiore per insolvenza dell'acquirente; con il secondo motivo ha denunciato, sotto il profilo processuale, la violazione degli artt. 115, 263 e 264 c.p.c. e degli artt. 2549 e 2552, terzo comma, c.c., sostenendo che la mancata contestazione delle ulteriori spese dovesse valere come riconoscimento della loro legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la determinazione degli utili operata nei gradi di merito perché, nell'associazione in partecipazione, il rendiconto deve riflettere il risultato effettivo dell'attività e quindi non può ignorare, al termine del rapporto o dell'affare, i crediti rimasti insoluti quando questi incidono sul risultato economico concreto. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che il principio di non contestazione non impedisce al giudice di accertare diversamente i fatti quando le prove acquisite conducano a una ricostruzione differente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2552, terzo comma, c.c.

    obbligo del rendiconto ad affare compiuto o annuale se la gestione si protrae oltre un anno

    nell'associazione in partecipazione il rendiconto deve dare conto dei fatti storici che hanno prodotto entrate, uscite e saldo; al termine del rapporto non trovano spazio voci incompatibili con il principio di cassa, salvo specifiche regole contabili quando il rendiconto assuma forma di bilancio.

  • art. 1713 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla corretta rendicontazione.

  • art. 2425 c.c.

    svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante

    quando il rendiconto è redatto secondo logiche di bilancio, i crediti possono essere svalutati se il mancato incasso è prevedibile, incidendo sul risultato economico effettivo.

  • art. 2426, n. 8, c.c.

    valore presumibile di realizzazione

    i crediti devono essere iscritti tenendo conto della loro effettiva recuperabilità secondo una prognosi ex ante, non al mero valore nominale.

  • art. 115 c.p.c.

    relevatio ab onere probandi

    la mancata contestazione solleva l'altra parte dall'onere di prova, ma non vincola il giudice a considerare definitivamente provato il fatto se le prove acquisite lo smentiscono o ne impongono una diversa ricostruzione.

  • art. 263 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo insieme ad altre norme processuali.

  • art. 264 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo insieme ad altre norme processuali.

  • art. 2549 c.c.

    norma sul contratto di associazione in partecipazione richiamata nel motivo processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato il parametro formale del secondo motivo, formulato come vizio processuale.

Massime di principio

  • Nel contratto di associazione in partecipazione, il rendiconto deve rappresentare il risultato effettivo dell'attività economica; perciò i ricavi non possono essere determinati in modo astratto sulla sola base delle fatture se una parte del corrispettivo è rimasta insoluta e tale insoluto incide sul risultato dell'affare o della gestione.
  • Se il rendiconto è impostato secondo criteri contabili assimilabili al bilancio, i crediti vanno valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo e possono essere rettificati o svalutati in presenza di elementi che rendano probabile il mancato incasso.
  • Il principio di non contestazione opera come alleviamento dell'onere probatorio, ma non impedisce al giudice di valorizzare le prove acquisite e pervenire a un accertamento difforme rispetto al fatto non contestato, quando emerga una diversa ricostruzione probatoria.
  • Ai fini della liquidazione degli utili in un rapporto associativo, rilevano solo le spese inerenti all'attività oggetto del contratto e non qualsiasi esborso allegato dall'associante, dovendosi rispettare i criteri civilistici e contabili applicabili alla determinazione del risultato economico.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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