Cassazione Penale, Sentenza n. 36317/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per danneggiamento seguito da incendio (art. 424, 2° comma c.p.) decisa dal Tribunale di Rieti e dalla Corte d'appello di Roma. Nel ricorso per cassazione erano dedotti due motivi principali: 1) vizio procedurale per la celebrazione dell'udienza d'appello in forma orale il 19 aprile 2021 senza la comunicazione preventiva alla difesa del mutamento delle forme di svolgimento del giudizio, dopo che la cancelleria aveva già trasmesso le conclusioni scritte del Procuratore generale (contestazione rilevante ai sensi della disciplina emergenziale Covid e richiamo all'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.); 2) vizio di motivazione e insufficiente valutazione della prova con particolare riferimento all'attendibilità del testimone principale (Marco Cicerone) e all'esistenza di una terza persona ritenuta possibile autore dell'incendio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato che il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto sussistere la nullità della trattazione orale dell'appello non preceduta dalla comunicazione del mutamento delle forme processuali alla difesa, con riferimento all'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., e alla giurisprudenza consolidata sul punto. Avendo però esaurito i termini di prescrizione e non sussistendo le condizioni per una pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato ai sensi dell'art. 157 c.p.
Norme richiamate
art. 424, secondo comma, cod. pen.
Norma che definisce il reato di danneggiamento seguito da incendio, titolo di reato oggetto del procedimento.
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, art. 23
art. 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149
Riferimento alla disciplina emergenziale sulle modalità di svolgimento dei processi durante la pandemia; rilevante per valutare le modalità (cartolari vs. orali) del giudizio d'appello.
codice di procedura penale, art. 179
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulle conclusioni e modalità di svolgimento del processo d'appello, richiamata dalla difesa per contestare la trattazione orale non prevista.
codice di procedura penale, art. 97
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la nomina di un difensore d'ufficio quando necessario; richiamata perché in appello fu nominato un difensore d'ufficio in sede di udienza in assenza del difensore di fiducia.
codice di procedura penale, art. 178
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato questa norma come causa di nullità generale a regime intermedio quando una parte non viene informata del mutamento da rito cartolare a rito orale, configurando la nullità rilevabile in presenza di udienza celebrata in assenza della parte non edotta.
codice di procedura penale, art. 129
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce condizioni per la pronuncia di assoluzione; la Corte ha rilevato l'assenza delle condizioni richieste per poter pronunciare una sentenza assolutoria, determinando l'annullamento senza rinvio e la declaratoria di estinzione per prescrizione.
Norma che disciplina l'estinzione del reato per prescrizione; applicata dalla Corte per dichiarare il reato estinto in relazione al tempo trascorso e al titolo del reato.
codice di procedura penale, artt. 192 e 533
art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla difesa per contestare la valutazione della prova e la motivazione della sentenza di condanna; la Corte di Cassazione ha tuttavia risolto il caso sulla base della nullità procedurale e della prescrizione.
Massime di principio
- Se in un giudizio d'appello vi è un mutamento delle forme di svolgimento (da cartolare a orale) occorre comunicare espressamente tale mutamento a tutte le parti; la mancata comunicazione può determinare una nullità rilevante (art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.).
- La celebrazione di un'udienza orale in assenza della difesa non notificata può comportare l'annullamento della decisione, anche in presenza di pronunce precedenti, salvo che non intervengano condizioni che permettano una diversa soluzione (es. assoluzione motivata ai sensi dell'art. 129 c.p.p.).
- Quando sussiste una nullità procedurale fondamentale e il reato è nel frattempo prescritto, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione (art. 157 c.p.).
- La verifica della affidabilità della prova testimoniale resta centrale, ma le questioni probatorie possono risultare assorbite da profili procedurali prioritari: in presenza di vizi procedurali gravi la Cassazione può non entrare nel merito della valutazione delle prove.
- In regime di normativa emergenziale (es. disposizioni Covid) le parti devono prestare attenzione alle comunicazioni formali sulle modalità di svolgimento delle udienze; la difesa dovrebbe depositare e conservare copie degli atti e delle comunicazioni ricevute per poter eccepire tempestivamente eventuali cambi di rito.
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