Cassazione Civile, Ordinanza n. 05401/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto destinatario di un preavviso di fermo amministrativo relativo a un veicolo di sua proprietà, emesso per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada ascritte a Roma Capitale, ha chiesto l’annullamento e la dichiarazione di inefficacia dell’atto. A sostegno della domanda ha dedotto l’omessa notificazione degli atti prodromici al preavviso e l’estinzione della pretesa per prescrizione. Il Tribunale aveva rigettato le domande in entrambi i gradi di merito, qualificando la contestazione come opposizione agli atti esecutivi e ritenendola tardiva perché proposta oltre il termine di cui all’art. 617 c.p.c. Il ricorrente ha censurato in cassazione tale qualificazione giuridica dell’azione e la conseguente declaratoria di tardività, deducendo violazione di plurime norme di diritto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che il fermo amministrativo di beni mobili registrati non è un atto di espropriazione forzata, ma una misura alternativa a carattere afflittivo; di conseguenza, anche l’impugnativa del preavviso di fermo che contesti il diritto a procedere all’iscrizione o deduca vizi formali dell’atto o del procedimento integra un’ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, non soggetta alle regole delle opposizioni esecutive e quindi non al termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per riesaminare la regolarità delle notificazioni delle cartelle presupposte al preavviso di fermo e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata formulata come violazione di legge avverso la qualificazione giuridica dell’azione compiuta dal giudice di merito.
Il termine decadenziale previsto per le opposizioni agli atti esecutivi non si applica all’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, quando l’azione abbia natura di accertamento negativo della pretesa.
art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Se la notifica delle cartelle presupposte è avvenuta mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell’agente della riscossione, si applica il regolamento del servizio postale ordinario, che non prevede comunicazione di avvenuta notifica.
Massime di principio
- Il fermo amministrativo di beni mobili registrati non ha natura di atto di espropriazione forzata, ma di misura alternativa e sostanzialmente afflittiva finalizzata a sollecitare l’adempimento del debitore.
- L’impugnazione del fermo amministrativo o del relativo preavviso, quando contesti il diritto dell’amministrazione di procedere all’iscrizione o deduca vizi di regolarità formale dell’atto o del procedimento, va qualificata come azione ordinaria di accertamento negativo della pretesa creditoria.
- L’azione di accertamento negativo contro il preavviso di fermo non soggiace alle regole proprie delle opposizioni esecutive, in particolare non è soggetta al termine decadenziale di cui all’art. 617 c.p.c.
- Se le cartelle presupposte sono notificate dall’agente della riscossione mediante raccomandata diretta con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, la disciplina applicabile è quella del servizio postale ordinario, che non richiede comunicazione di avvenuta notifica.
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