Cassazione Penale, Ordinanza n. 35483/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 15/11/2024, che aveva confermato la condanna per reati in materia di stupefacenti, pur escludendo la condotta partecipativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. I motivi di ricorso, per come riportati nell'ordinanza, erano tre: il primo invocava la prescrizione del reato, assumendo che fosse maturata e che non potesse essere negata; il secondo contestava la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, prospettando la necessità di nuove acquisizioni probatorie; il terzo censurava la valutazione degli elementi di fatto, chiedendo una rivalutazione alternativa del compendio probatorio. La Corte ha ritenuto i motivi reiterativi, generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la possibilità di dichiarare la prescrizione, rilevando che, in presenza di ricorso inammissibile, la causa estintiva non può essere pronunciata quando sia maturata dopo la sentenza di secondo grado. Ha inoltre osservato che la Corte di appello aveva correttamente sospeso i termini prescrizionali per 60 giorni a seguito di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato e che l'acquisizione di una sentenza era avvenuta solo per verificare una possibile incompatibilità del giudice, non come attività istruttoria. Quanto alla rinnovazione dell'istruttoria, ha ritenuto che la motivazione di merito avesse già escluso la sua assoluta necessità alla luce dell'art. 603, comma 3, c.p.p. e della giurisprudenza di legittimità. Il terzo motivo è stato giudicato meramente assertivo e volto a sollecitare una nuova valutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
La sentenza impugnata aveva escluso la condotta partecipativa nel reato associativo in materia di stupefacenti, confermando però la condanna per gli altri reati contestati in tale ambito.
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte richiama la norma per ribadire che la rinnovazione dell'istruttoria in appello non è assolutamente necessaria quando, in base alle prove acquisite e alla giurisprudenza di legittimità, la decisione possa essere adottata senza nuove acquisizioni.
In caso di ricorso inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile, non può essere dichiarata la prescrizione del reato se questa è maturata successivamente alla sentenza di secondo grado.
- La sospensione del corso della prescrizione disposta dal giudice di merito per legittimo impedimento dell'imputato resta legittima se adottata nei limiti consentiti e sulla base di una corretta gestione dell'udienza.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con il quadro probatorio già acquisito; in assenza di tale confronto, la censura è reiterativa e inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del fatto o degli elementi di prova già esaminati dai giudici di merito, se la sentenza impugnata ha offerto una motivazione logica e completa.
- Le doglianze generiche o assertive, che non si misurano con le argomentazioni della sentenza impugnata, non sono idonee a fondare un ricorso ammissibile.
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