Cassazione Penale, Sentenza n. 19654/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 29/10/2010 - 21/10/2016 (procedimento cd. "Alta tensione" RGNR 259/06). La Corte d'appello aveva riconosciuto l'indennizzo solo per il periodo 29/10/2010 - 05/11/2013 e aveva escluso l'indennizzo per il periodo 06/11/2013 - 31/10/2016 in ragione della contemporanea esistenza di un secondo titolo cautelare (procedimento "Araba Fenice" RGNR 12602/20). Nel corso del giudizio relativo al secondo titolo il ricorrente aveva rinunciato all'istanza di riparazione; la questione centrale è se tale rinuncia impedisca la liquidazione dell'indennizzo nel primo procedimento per il periodo di sovrapposizione e se il giudice abbia verificato correttamente l'eventuale imputazione di quel periodo a pena da espiare o la presenza di comportamenti colposi ostativi all'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto rituale la rinuncia resa dal Massara nel procedimento relativo ad "Araba Fenice", ma ha accolto i ricorrenti sul punto cruciale: la presa d'atto della rinuncia non poteva automaticamente escludere la liquidazione dell'indennizzo nel procedimento "Alta tensione" per il periodo 06/11/2013 - 21/10/2016. La Corte di legittimità ha stabilito che il giudice di rinvio dovrà verificare (i) l'eventuale sussistenza di comportamenti colposi del ricorrente idonei a escludere l'indennizzo e (ii) se il periodo di custodia cautelare sovrapposto sia stato imputato ad altra pena da espiare; solo in presenza di imputazione a pena o di comportamenti ostativi l'indennizzo può essere escluso o ridotto. Di conseguenza la decisione di escludere l'indennizzo esclusivamente sulla base della rinuncia nel diverso fascicolo è stata ritenuta erronea e la causa rinviata per nuovo accertamento.
Norme richiamate
Indica il reato per cui Massara era stato processato nel procedimento "Alta tensione"; rilevante per l'oggetto del procedimento di riparazione, ma non determinante di per sé sull'indennizzabilità
Richiami procedurali: nel testo è citato in relazione alle conclusioni rese dal Pubblico Ministero in udienza; non è stata data una interpretazione sostanziale diversa dalla richiesta di rigetto del ricorso da parte del PG
Riferito alla disciplina della rinuncia agli atti processuali/impugnazioni: la giurisprudenza richiede che la rinuncia sia inequivoca e riferita all'oggetto specifico; la Cassazione richiama il principio per valutare la validità formale della rinuncia resa da Massara nel procedimento "Araba Fenice"
Citato nei motivi di ricorso come norma invocata; dal testo emerge che le censure riguardavano vizio di motivazione e violazione di norme procedurali connesse alla valutazione della rinuncia e alla corretta esecuzione delle istruzioni di rinvio
Richiamato nel secondo ricorso come norma violata; nel contesto è collegato alle garanzie procedurali e agli obblighi del giudice nella valutazione delle istanze di riparazione
Norma citata in relazione all'aggravante contestata in altro procedimento (illecita concorrenza e intestazione fittizia aggravate), che aveva giustificato l'adozione del secondo titolo cautelare utilizzato dalla Corte d'appello per escludere la liquidazione in quel periodo
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda di riparazione resa in un procedimento è atto personale e riferito specificamente a quel fascicolo: non può automaticamente estendersi a produrre effetti su un diverso procedimento salvo che la volontà sia stata espressa in termini inequivoci e riferita anche a quest'ultimo.
- La mera pendenza o l'esistenza di un secondo titolo cautelare non escludono di per sé il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice deve verificare se il periodo di detenzione sovrapposto sia stato imputato ad altra pena da espiare (e quindi utilizzato per l'esecuzione di una condanna) oppure se anch'esso è risultato ingiusto (es. assoluzione).
- Se entrambi i procedimenti si concludono con esito assolutorio, l'indennizzo è in linea di principio dovuto per il periodo di privazione della libertà, fermo restando che l'indennizzo viene liquidato una sola volta per lo stesso periodo di detenzione.
- Il giudice della riparazione ha l'obbligo di accertare e motivare specificamente: a) l'eventuale scomputo del periodo di custodia su una pena definitiva; b) l'eventuale responsabilità dolosa o gravemente colposa del richiedente che osti al riconoscimento dell'indennizzo; c) gli effetti di eventuali rinunce alle istanze, valutandone la portata e l'oggetto.
- Per chi agisce in casi analoghi: documentare chiaramente l'esito di tutti i procedimenti concorrenti (sentenze definitive, imputazioni di pena, rinunce formali), chiedere espressamente al giudice la verifica dell'eventuale imputazione del periodo di detenzione a pena, e contestare l'estensione automatica di rinunce rese in fascicoli distinti.
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