Cassazione Penale, Ordinanza n. 10242/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando d'ufficio che l'impugnazione era stata proposta da un difensore privo dell'abilitazione al patrocinio davanti alla Corte, perché non iscritto nell'albo speciale. Da ciò è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La sentenza impugnata aveva condannato l'imputata alla pena di euro 500 di ammenda, oltre alle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di molestie o disturbo alle persone. Il gravame proposto contro tale decisione era stato convertito in ricorso per cassazione dalla Corte di appello, in ragione dell'inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. In sede di legittimità, tuttavia, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché sottoscritto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, non essendo iscritto nell'albo speciale al momento della presentazione dell'atto. La Corte ha quindi rilevato un vizio originario dell'impugnazione, idoneo a impedire la valida instaurazione del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per molestie o disturbo alle persone.
La sentenza di primo grado è stata considerata inappellabile, con conseguente conversione del gravame in ricorso per cassazione.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
L'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per essere stata proposta da difensore non abilitato a patrocinare davanti alla Corte di cassazione.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale.
L'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se sottoscritto da un difensore privo dell'iscrizione nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione, poiché tale requisito è richiesto a pena di inammissibilità.
- Il difetto originario della legittimazione tecnica del difensore integra un vizio che impedisce la valida instaurazione del giudizio di impugnazione e può essere rilevato d'ufficio.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è manifesta per un vizio formale assorbente, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura e applicare le conseguenze economiche previste dal codice di rito.
- La conversione del gravame in ricorso per cassazione non sana il requisito della valida sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
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