Cassazione Civile, Ordinanza n. 17745/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente, dovuto alla definizione transattiva della controversia con l’ente impositore, e ha dichiarato estinto il processo per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Ha inoltre escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, in ragione dell’esito definitorio del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il titolare di una ditta individuale aveva impugnato la cartella di pagamento emessa per il mancato pagamento della Tarsu 2011 relativa ai rifiuti prodotti presso l’attività svolta nel Centro Orafo Tarì di Marcianise. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la legittimità della pretesa, ritenendo dovuta la tassa perché i rifiuti prodotti erano effettivamente assimilabili, per qualità e quantità, ai rifiuti solidi urbani ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 507/1993. In Cassazione il ricorrente aveva proposto quattro motivi di ricorso, ma nel testo dell’ordinanza non ne è riportato il contenuto specifico; risulta invece che, pendente il giudizio, il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di avvenuta definizione della lite in forza di un accordo stragiudiziale con il Comune, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere e spese compensate.
Norme richiamate
La tassa è dovuta quando i rifiuti prodotti sono assimilati dal Comune, per qualità e quantità, ai rifiuti solidi urbani.
È richiamato per la richiesta di estinzione del processo per cessata materia del contendere e compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha ritenuto insussistenti, nel caso di estinzione del giudizio per definizione transattiva, i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
È richiamata quale legge di modifica della disciplina dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, intervenga una transazione o comunque una definizione stragiudiziale della lite che faccia venir meno l’interesse ad agire, il processo va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- L’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere consente la compensazione delle spese quando il giudice ritenga tale soluzione coerente con la definizione della controversia.
- In caso di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’ipotesi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
- La debenza della Tarsu per attività produttive dipende dall’effettiva produzione di rifiuti assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti solidi urbani secondo la disciplina comunale richiamata dalla normativa statale.
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