Cassazione Penale, Sentenza n. 18416/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione di legge per omissione, nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Mantova, della sanzione amministrativa accessoria obbligatoria della sospensione della patente di guida prevista per la condanna ex art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis c.d.s.; nella parte motiva la sentenza riconosceva però l'errore ed indicava la misura di mesi otto, omessa nel dispositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione della sospensione della patente di guida, disponendo il rinvio al Tribunale di Mantova per nuovo giudizio sul punto. La Corte ha dichiarato irrevocabile la sentenza per quanto riguarda l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Ha respinto la richiesta del Procuratore generale di annullamento senza rinvio e di adozione diretta, rilevando che la determinazione della durata della sospensione è esercizio discrezionale del giudice di merito e pertanto deve essere deciso nuovamente dal giudice di primo grado in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno
la norma impone la sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria obbligatoria in caso di condanna ai sensi del comma 2 lett. b), con un intervallo di durata da 6 a 12 mesi; l'omissione nel dispositivo determina vizio rilevabile in cassazione
il Procuratore generale presso la Corte di appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza
la norma limita la legittimazione del Procuratore generale a impugnare le sentenze di primo grado; quando il Procuratore generale propone ricorso, non si configura ordinariamente il ricorso per cassazione 'per saltum', con la conseguenza che, in caso di annullamento, il rinvio va disposto al giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non al giudice d'appello
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
norma che, nelle ipotesi ordinarie di annullamento, dispone il rinvio al giudice competente per l'appello
in via generale il rinvio dopo annullamento in cassazione è al giudice dell'appello, ma tale regola opera salvo le eccezioni derivanti dalla limitata legittimazione del Procuratore generale ai sensi dell'art. 593-bis
dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato
l'annullamento limitato all'omessa statuizione accessoria non incide sull'irretrattabilità della decisione di merito circa la responsabilità penale, che resta definitiva
Massime di principio
- In caso di condanna per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett. b), il giudice deve espressamente prevedere nel dispositivo la sospensione della patente di guida (durata 6-12 mesi); l'omissione è vizio corretto con annullamento limitato e rinvio.
- Se la parte motiva della sentenza riconosce l'obbligo della sanzione ma il dispositivo la omette, la Corte di Cassazione può annullare limitatamente a tale omissione e rinviare per nuovo determinazione; non è tenuta ad applicare direttamente la sanzione amministrativa accessoria quando la sua durata è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
- Quando il ricorso è proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello (art. 593-bis), la Cassazione segue l'orientamento secondo il quale, se non sussistono i casi previsti dalla norma, il rinvio dopo annullamento va al giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non al giudice d'appello.
- L'annullamento limitato alla statuizione accessoria non riapre il tema della responsabilità penale già affermata; quella parte della sentenza resta irrevocabile.
- Per il difensore conviene verificare sempre che il dispositivo contenga tutte le statuizioni accessorie previste dalla legge; in caso di omissione, il rimedio sarà l'annullamento parziale con rinvio e non l'automatica eliminazione della condanna principale.
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