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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03562/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio affermato, nonché per la decisione sulle questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione della società avverso un decreto ingiuntivo relativo a contributi previdenziali per il periodo 1.1.2011-30.6.2012, richiesti in via solidale quale committente di un appalto affidato a un consorzio ed eseguito in subappalto da una cooperativa. La corte territoriale aveva ritenuto maturata la decadenza biennale ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, perché il decreto ingiuntivo era stato notificato oltre due anni dopo la cessazione dell'appalto, e aveva escluso che potesse rilevare la notifica del verbale ispettivo. Con il primo motivo l'ente deduceva violazione dell'art. 29, comma 2, sostenendo che la decadenza biennale si applichi solo all'azione del lavoratore e non anche alla pretesa contributiva dell'INPS, soggetta al solo termine di prescrizione quinquennale. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 e degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c., sostenendo che la decadenza potesse essere interrotta anche da un atto stragiudiziale quale il verbale ispettivo. La Corte ha ritenuto assorbito il secondo motivo dopo aver accolto il primo.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    "decadenza biennale"; "azione del lavoratore"; "pretesa dell'Inps relativa ai contributi"

    Il termine biennale di decadenza opera solo nei confronti del lavoratore e non si estende alla pretesa contributiva dell'INPS, che resta soggetta al regime ordinario di prescrizione.

  • artt. 2964, 2966 e 2967 c.c.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la decadenza potrebbe essere interrotta anche da atti stragiudiziali; il motivo è stato tuttavia assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 29, d.lgs. n. 276/2003

    La disciplina della solidarietà nell'appalto è letta in chiave sistematica, valorizzando l'autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto a quella retributiva.

Massime di principio

  • Nel regime della responsabilità solidale del committente negli appalti, la decadenza biennale prevista per le azioni del lavoratore non si estende automaticamente all'azione dell'ente previdenziale per il recupero dei contributi.
  • L'obbligazione contributiva verso l'ente previdenziale è autonoma rispetto all'obbligazione retributiva verso il lavoratore: ha fonte propria, è indisponibile e segue il suo autonomo regime prescrizionale.
  • Non è coerente ammettere che il lavoratore possa agire tempestivamente nel termine biennale, ma impedire poi il recupero contributivo per il solo fatto che l'ente previdenziale abbia agito oltre quel termine; la tutela contributiva segue una disciplina distinta.
  • L'accoglimento di un motivo di ricorso che risolve la questione di diritto principale comporta l'assorbimento delle ulteriori censure, ove queste divengano non necessarie alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiPrescrizioneDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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